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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50477/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. con due censure principali: (1) errore di fatto nella lettura del verbale d'udienza dell'11/07/2022, in base al quale il ricorrente sostiene che la richiesta di revoca della confisca del motociclo Yamaha fosse parte integrante del concordato proposto in appello e che la Corte di cassazione avrebbe sbagliato nel non riconoscerlo; da ciò discenderebbe che l'annullamento parziale pronunciato avrebbe dovuto travolgere l'intero accordo, rendendo non eseguibile l'ordine di esecuzione della pena; (2) richiesta di sospensione degli effetti della sentenza ai sensi del comma 2 dell'art. 625-bis c.p.p. Il ricorrente deduceva altresì che la Corte di appello, per mero errore materiale, non avesse incluso la revoca della confisca nell'accordo trasfuso in sentenza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato l'assunto di errore di fatto: dall'analisi degli atti (atto di appello, proposta di concordato inviata al P.G., verbale d'udienza 11/07/2022) emerge che l'accordo verbalizzato riguardava esclusivamente la determinazione della pena e non la revoca della confisca. La frase del verbale "alla quale si riporta" è stata interpretata come riferimento alla documentazione precedentemente trasmessa al P.G., non a un accordo comprensivo della revoca della confisca. La Corte ha dunque confermato che la pronuncia della Prima Sezione, che aveva annullato la conferma della confisca per carenza di motivazione ma aveva dichiarato inammissibile il ricorso nel resto (rendendo irrevocabile la rideterminazione della pena), era corretta. La Corte ha inoltre osservato che, ove si fosse trattato di mera omissione/errore materiale, la rimedio era la correzione ex art. 130 c.p.p. davanti al giudice che ha emesso la sentenza (Corte di appello), e non il ricorso per cassazione inteso a far cadere l'intero provvedimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il procedimento di concordato in sede di appello: la Corte può recepire l'accordo delle parti; la conformità tra accordo e sentenza è necessaria per l'integrità del negozio concordato.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Norma che consente il ricorso straordinario per cassazione, utilizzato dal ricorrente per denunciare presunto errore di fatto e chiedere la sospensione degli effetti della sentenza.

  • art. 130 c.p.p.

    Prevede la correzione degli errori materiali della sentenza: la Corte ha ritenuto che omissioni meramente materiali debbano essere corrette dal giudice che ha emesso il provvedimento (Corte di appello), non con ricorso per cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata alla sentenza che ha respinto il ricorso del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando in sede di accordo (ex art. 599-bis c.p.p.) il verbale d'udienza e la proposta trasmessa al P.G. divergono, occorre verificare puntualmente quale testo sia stato effettivamente verbalizzato e recepito: non ogni richiamo a documentazione esterna implica che tutto il contenuto di quella documentazione sia stato incorporato nell'accordo verbale.
  • La mancata inclusione di un elemento dell'accordo nella sentenza può costituire o un vizio di divergenza (che inficia l'intero accordo se la Corte ha volutamente recepito un accordo diverso) oppure un errore materiale/omissione emendabile; la distinzione dipende dall'entità e dall'impatto dell'elemento omesso sulla decisione e dalla volontà del giudice rilevabile dagli atti.
  • Se la difesa ritiene che si sia verificata una mera omissione materiale nella sentenza, la via corretta è la richiesta di correzione (es. art. 130 c.p.p.) al giudice che ha emesso il provvedimento, non il ricorso per cassazione volto a far cadere l'intero giudicato.
  • Una pronuncia di annullamento parziale che dichiara il resto della sentenza irrevocabile rende eseguibile la parte non annullata (es. la rideterminazione della pena); chi contesta l'esecuzione deve dimostrare concretamente che l'irrevocabilità è viziata e non limitarsi ad assumere genericamente che l'accordo fosse diverso.
  • In sede di valutazione di presunti "errori di fatto" sui verbali, la Corte verifica il complesso probatorio e testuale: affermazioni generiche o deduzioni non corroborate dalla lettura integrale degli atti difficilmente ottengono accoglimento.

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