Cassazione Penale, Ordinanza n. 26225/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto come mero illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che gli elementi probatori non dimostrassero la destinazione allo spaccio e chiedendo una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando vizi di legge e motivazione nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile in sede di legittimità perché riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione estranea al giudizio di cassazione in assenza di specifici travisamenti. Ha inoltre osservato che il dato ponderale della sostanza e l'eventuale superamento dei limiti tabellari, pur non essendo prova decisiva da soli della destinazione allo spaccio, possono concorrere con altri elementi a sorreggere tale conclusione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, come nel caso concreto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come titolo di reato per cui è stata confermata la condanna; la Corte ne presuppone la configurabilità in relazione alla detenzione di stupefacente destinato allo spaccio in ipotesi di lieve entità.
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma invocata dalla difesa per la riqualificazione del fatto come illecito amministrativo; la Corte non accoglie la censura perché fondata su una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato solo per affermare che il dato ponderale e il superamento dei limiti tabellari non sono da soli decisivi, ma possono concorrere con altri elementi alla prova della destinazione allo spaccio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle fonti probatorie quando la censura si limiti a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di appello, in assenza di specifici travisamenti di prova.
- Nelle controversie in materia di stupefacenti, il solo dato quantitativo della sostanza rinvenuta e l'eventuale superamento dei limiti tabellari non costituiscono prova decisiva della destinazione allo spaccio, ma possono essere valorizzati insieme ad altri elementi indiziari.
- La scelta del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sulla pena sia mancante, manifestamente illogica o trascuri in modo rilevante le deduzioni difensive.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una critica generica alla valutazione delle prove o alla determinazione della pena senza specifici vizi di legittimità, esso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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