Cassazione Penale, Ordinanza n. 00474/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29 febbraio 2024. Dal testo emerge che l'unico motivo dedotto contestava, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la sussistenza del reato, sostenendo la tesi difensiva dell'inconsapevolezza dell'obbligo di fermarsi durante l'inseguimento/fuga dalle forze dell'ordine. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico rispetto alla puntuale e dettagliata motivazione della sentenza d'appello, che aveva valorizzato le modalità imprudenti della guida tenuta dall'imputato mentre cercava di sottrarsi al controllo dei Carabinieri e aveva escluso con argomentazioni congrue la prospettata inconsapevolezza. Nel provvedimento si dà anche atto che la fuga era connessa a condotte persecutorie denunciate dalla persona che aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri, ma tali condotte risultavano dichiarate improcedibili per remissione tacita di querela.
Norme richiamate
in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in ragione delle questioni dedotte.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche e meramente assertive a fronte di una sentenza di merito che abbia già fornito una ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti e una motivazione congrua sulla responsabilità.
- La censura che miri a prospettare l'inconsapevolezza dell'obbligo di fermarsi deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito; in mancanza, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
- La fuga da un controllo delle forze dell'ordine, se accompagnata da modalità imprudenti della condotta di guida, può essere valorizzata come elemento fattuale idoneo a sorreggere la sussistenza del reato contestato, quando il giudice di merito dia adeguata motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso determina, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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