Sentenza del 20/02/2015 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Accertamento Iva nei confronti del socio posto in essere prima che l'accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento nei confronti del socio è stato ritenuto illegittimo e quindi annullato. L'Amministrazione finanziaria, pur potendo scegliere quale coobbligato solidale escutere per l'intero debito, deve previamente disporre di un'obbligazione tributaria definitiva nei confronti della società. L'obbligazione resta infatti unica, anche se i soggetti obbligati sono due.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento IVA notificato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'accertamento nei confronti della società non era ancora divenuto definitivo. Secondo il principio affermato, la responsabilità del socio quale coobbligato solidale può essere fatta valere soltanto dopo che l'obbligazione tributaria della società sia stata definitivamente accertata.
Norme richiamate
Art. 36, commi 3 e 4, D.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina la responsabilità del socio per i debiti tributari della società. La sua applicazione presuppone che l'obbligazione tributaria della società sia stata definitivamente accertata; prima di tale momento non è legittimo procedere autonomamente nei confronti del socio.
Massime di principio
- Quando la responsabilità del socio deriva da un'obbligazione tributaria della società, l'accertamento verso il socio non può normalmente precedere la definitività dell'accertamento verso la società.
- La solidarietà consente all'Amministrazione finanziaria di chiedere l'intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati, ma non elimina la necessità che il debito principale sia certo e definitivo.
- In presenza di un accertamento notificato al socio prima della definitività di quello societario, è possibile contestare l'atto per carenza del presupposto temporale e giuridico.
- La responsabilità solidale non crea due obbligazioni indipendenti: il debito tributario rimane unico e la posizione del socio dipende dall'esistenza e dall'entità del debito della società.
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