Sentenza del 14/12/2016 n. 25697 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Friuli Venezia Giulia che aveva confermato gli accertamenti relativi ai redditi imputati alla società e ai soci per gli anni 2000 e 2001. Tra le contestazioni vi era la presunta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonché la questione della legittimazione ad agire per la società. La CTR aveva ritenuto che la comunicazione dell'accertamento al socio fosse una mera informazione, non una notificazione idonea a consentire la contestazione dell'atto societario, e aveva escluso la legittimazione del socio ad appellare per conto della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sebbene tale amministrazione non fosse stata parte dei precedenti giudizi e fosse priva di legittimazione passiva nella controversia. Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale nei giudizi tributari spetta esclusivamente all'Agenzia, alla quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato presso l'ufficio competente o la sede centrale. Non sono state liquidate spese, per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
La CTR ha ritenuto che la comunicazione dell'avviso di accertamento al socio accomandante avesse una funzione meramente informativa e non costituisse notificazione dell'atto societario, né attribuisse al socio il potere di contestarlo in nome della società.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
La norma è richiamata per fondare il trasferimento all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio dei poteri statali in materia di imposizione fiscale. Ne deriva che l'Agenzia, quale soggetto distinto dallo Stato, è l'unico legittimato nei giudizi tributari instaurati dopo la sua operatività.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 3116/2006 e n. 3118/2006
"A seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria"
Nei giudizi tributari successivi al 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale passiva spetta all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche se la titolarità sostanziale dell'obbligazione tributaria resta riferibile allo Stato.
Massime di principio
- Nei ricorsi tributari è essenziale individuare correttamente l'ente dotato di legittimazione processuale: per gli atti dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso deve essere notificato all'Agenzia, presso l'ufficio competente o la sede centrale, e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- La notifica a un'amministrazione diversa da quella che è stata parte del giudizio di merito può comportare l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle contestazioni sostanziali.
- Il socio non è automaticamente legittimato a impugnare in nome della società un atto impositivo indirizzato alla società; occorre verificare i poteri rappresentativi e processuali concretamente posseduti.
- La comunicazione dell'accertamento al socio può avere una funzione informativa e non equivalere alla notificazione dell'atto societario, né consentire di contestarlo direttamente per conto della società.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è necessario verificare chi sia stato il corretto resistente nei precedenti gradi di giudizio e notificare l'impugnazione alla parte effettivamente legittimata.
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