Sentenza n. 5937/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM--OMISSIS---OMISSIS--P recante “-OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS- a seguito rilievi di livello 1”; - nei limiti dell’interesse, della nota ENAC-AMM- -OMISSIS- e del relativo audit -OMISSIS-; - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM--OMISSIS-recante “-OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS- a seguito rilievi di livello 1. Riscontro nota del -OMISSIS-”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ENAC adottati nell’ambito di un audit straordinario sulla sicurezza delle operazioni di volo, nella parte recante un formale richiamo personale al Safety Manager
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista aeronautico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui ENAC, all’esito di un audit straordinario avviato dopo un evento verificatosi durante il rullaggio di un volo, aveva confermato rilievi di livello 1 nei confronti del vettore aereo e rivolto al ricorrente un richiamo per il mancato adeguato esercizio delle funzioni di Safety Manager, in particolare nella gestione dell’evento e nell’attivazione di iniziative di analisi e segnalazione. Sono stati dedotti, tra gli altri, il difetto assoluto di attribuzione del potere, la violazione delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio, l’erroneità delle valutazioni amministrative e l’illegittimità dell’incidenza del richiamo sulla posizione professionale e reputazionale del ricorrente. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il pregiudizio reputazionale. ENAC ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che l’atto fosse endoprocedimentale e privo di autonoma lesività, e ha contestato nel merito le censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo che il richiamo personale, pur inserito in un procedimento di vigilanza più ampio, avesse autonoma efficacia lesiva sulla posizione professionale e reputazionale del Safety Manager e sulle sue prospettive di permanenza e sviluppo nel ruolo. Ha escluso il difetto assoluto di attribuzione: i poteri di vigilanza e sorveglianza in materia di sicurezza dell’aviazione comprendono anche atti di richiamo e raccomandazione rivolti ai soggetti interni alle organizzazioni, con funzione preventiva e cautelativa, non sanzionatoria. Ha invece accolto la censura relativa alla violazione del contraddittorio, poiché il ricorrente non era stato coinvolto nel procedimento, non aveva ricevuto comunicazione di avvio né era stato posto in condizione di partecipare all’istruttoria e di rappresentare le proprie ragioni. L’interlocuzione con la società non è stata ritenuta sufficiente, trattandosi di una valutazione riferita a profili di responsabilità personale. È stata esclusa l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la valutazione di ENAC aveva natura tecnico-discrezionale e la partecipazione avrebbe potuto incidere sul contenuto dell’atto. L’annullamento è stato limitato al segmento dell’atto recante il richiamo personale, senza incidere sulle ulteriori determinazioni riguardanti la compagnia. La domanda risarcitoria è stata rigettata per genericità delle allegazioni sul danno e per mancata prova che l’apporto partecipativo avrebbe condotto a un esito più favorevole, con conseguente difetto di prova del nesso causale. ENAC è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione non è applicabile quando l’atto esprime una valutazione tecnico-discrezionale sulla condotta del destinatario e non può escludersi in astratto che la partecipazione procedimentale avrebbe inciso sul contenuto del provvedimento.
Le garanzie partecipative devono essere assicurate anche al soggetto nei cui confronti l’amministrazione formula autonomi profili di responsabilità personale, non essendo sufficiente l’interlocuzione con l’organizzazione di appartenenza.
Massime di principio
- Un atto di richiamo adottato da un’autorità di vigilanza nel settore dell’aviazione civile può avere autonoma lesività quando formula valutazioni personali sulla condotta del destinatario e incide sulla sua posizione professionale e reputazionale, anche se inserito in un procedimento più ampio rivolto all’organizzazione di appartenenza.
- I poteri di vigilanza e sorveglianza in materia di sicurezza delle operazioni di volo comprendono l’adozione di richiami e raccomandazioni nei confronti dei soggetti che, all’interno degli operatori, sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di sicurezza; tali atti hanno funzione preventiva e cautelativa e non costituiscono necessariamente sanzioni.
- Quando il provvedimento amministrativo formula autonomi giudizi di responsabilità personale nei confronti di un soggetto appartenente a un’organizzazione, il coinvolgimento procedimentale dell’organizzazione non sostituisce la partecipazione diretta del soggetto interessato.
- L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non esclude l’illegittimità derivante dall’omessa partecipazione quando l’atto implica valutazioni tecnico-discrezionali e non può escludersi che le deduzioni dell’interessato avrebbero potuto influire sul contenuto finale.
- Ai fini del risarcimento del danno derivante da un vizio partecipativo, la mera possibilità che la partecipazione avrebbe modificato l’esito del procedimento è sufficiente a escludere l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 sul piano dell’annullamento, ma non basta a provare il nesso causale risarcitorio: il danneggiato deve dimostrare che l’apporto partecipativo avrebbe concretamente condotto a un risultato più favorevole e deve allegare e provare il danno nella sua consistenza.
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