Cassazione Civile, Ordinanza n. 37874/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali e assistenziali. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per asserita nullità dell’atto introduttivo, ritenendo non sufficientemente indicati gli atti contestati. In appello, invece, la corte territoriale aveva riformato la decisione e annullato tutte le cartelle e tutti gli avvisi indicati nel dispositivo, ritenendo che dal ricorso introduttivo fosse desumibile l’impugnazione di tutti gli atti presupposti e che, comunque, non fosse stata provata la regolare notificazione degli atti impositivi. Con il ricorso per cassazione l’ente previdenziale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte di merito aveva pronunciato oltre i limiti della domanda: in appello, infatti, l’oggetto del gravame era stato delimitato soltanto a tre cartelle esattoriali e a dieci avvisi di addebito, mentre la sentenza impugnata aveva annullato quattro cartelle e trentotto avvisi di addebito, estendendo indebitamente la decisione a titoli non devoluti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’ente previdenziale. Ha affermato che la corte d’appello, nel ricostruire il contenuto della domanda, aveva attribuito rilievo esclusivo all’atto introduttivo di primo grado, senza considerare che il thema decidendum devoluto in appello era stato limitato a specifici soli tre titoli esattoriali e dieci avvisi di addebito. Di conseguenza, annullando anche gli ulteriori atti non impugnati con l’appello, il giudice di merito aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda e di mantenere la decisione entro il perimetro del thema decidendum effettivamente devoluto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra un vizio di nullità processuale deducibile in cassazione ai sensi di tale disposizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del vizio di error in judicando quando l’errore riguardi la qualificazione giuridica dei fatti allegati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
rileva solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo allegato e non contestato.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione il giudice deve verificare con precisione il perimetro della domanda devoluta, senza estendere la decisione a capi o atti non specificamente impugnati.
- La pronuncia che travalica i limiti dell’appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi nullità processuale denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- L’interpretazione della domanda è attività del giudice di merito, ma è sindacabile in cassazione quando si traduca in una pronuncia oltre il chiesto o in una distorsione del petitum.
- Quando il motivo di ricorso censura un errore nella delimitazione dell’oggetto devoluto, la verifica di legittimità può comportare l’esame diretto degli atti rilevanti, purché il ricorso sia autosufficiente e specifico.
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