Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09577/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Brunetti impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 30/06/2025, la quale aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura cautelare detentiva con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione per presunta illogica disparità di trattamento rispetto a un coimputato (Damato Savino) che, a parità di condizioni, avrebbe ottenuto la sostituzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., a causa della rinuncia al ricorso depositata dall'avvocato del ricorrente in data 17/02/2026, munito di procura speciale e intervenuta prima dell'udienza. Per l'inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente e quindi ascrivibile a colpa, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68/2016.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia al ricorso, se effettuata prima dell'udienza e sottoscritta da difensore munito di procura speciale, rende il ricorso inammissibile; la declaratoria di inammissibilità segue automaticamente.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000

    Secondo la giurisprudenza costituzionale citata, quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà (e dunque alla colpa) del ricorrente può essere disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La cancelleria è incaricata di eseguire gli adempimenti procedurali conseguenti alla declaratoria (notifiche, comunicazioni e quanto previsto dalla norma di carattere esecutivo).

  • decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione

    decreto n. 68 del 28/4/2016

    Consente la redazione della motivazione delle decisioni in forma semplificata per i casi previsti, autorizzando la Corte a utilizzare tale modalità anche nella presente decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e sottoscritta dal difensore con procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente perde quindi la sede di legittimità senza che la Corte entri nel merito della questione sottoposta.
  • Se l'inammissibilità è dovuta alla volontà o alla colpa del ricorrente (es. rinuncia volontaria), la Corte può condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Le doglianze relative a presunte disparità di trattamento rispetto a coimputati richiedono che il ricorrente dimostri la sostanziale uguaglianza di tutte le circostanze rilevanti e l'arbitrarietà o l'illogicità della valutazione del giudice di merito; in Cassazione tale censura deve essere formulata nei termini di violazione di norme di diritto o di vizio logico-giuridico rilevante.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: molte questioni relative alla valutazione delle esigenze cautelari sono di merito e difficilmente riformabili in sede di legittimità se non per profili di motivazione macroscopicamente illogici o violazioni di legge.
  • Per evitare conseguenze economiche (spese e ammende) è opportuno valutare con attenzione, prima della rinuncia, l'opportunità di portare avanti il ricorso e acquisire procura speciale solo se si intende effettivamente discutere in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.