Cassazione Penale, Sentenza n. 09577/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Brunetti impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 30/06/2025, la quale aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura cautelare detentiva con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione per presunta illogica disparità di trattamento rispetto a un coimputato (Damato Savino) che, a parità di condizioni, avrebbe ottenuto la sostituzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., a causa della rinuncia al ricorso depositata dall'avvocato del ricorrente in data 17/02/2026, munito di procura speciale e intervenuta prima dell'udienza. Per l'inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente e quindi ascrivibile a colpa, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68/2016.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso, se effettuata prima dell'udienza e sottoscritta da difensore munito di procura speciale, rende il ricorso inammissibile; la declaratoria di inammissibilità segue automaticamente.
sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000
Secondo la giurisprudenza costituzionale citata, quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà (e dunque alla colpa) del ricorrente può essere disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La cancelleria è incaricata di eseguire gli adempimenti procedurali conseguenti alla declaratoria (notifiche, comunicazioni e quanto previsto dalla norma di carattere esecutivo).
decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione
decreto n. 68 del 28/4/2016
Consente la redazione della motivazione delle decisioni in forma semplificata per i casi previsti, autorizzando la Corte a utilizzare tale modalità anche nella presente decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e sottoscritta dal difensore con procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente perde quindi la sede di legittimità senza che la Corte entri nel merito della questione sottoposta.
- Se l'inammissibilità è dovuta alla volontà o alla colpa del ricorrente (es. rinuncia volontaria), la Corte può condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale.
- Le doglianze relative a presunte disparità di trattamento rispetto a coimputati richiedono che il ricorrente dimostri la sostanziale uguaglianza di tutte le circostanze rilevanti e l'arbitrarietà o l'illogicità della valutazione del giudice di merito; in Cassazione tale censura deve essere formulata nei termini di violazione di norme di diritto o di vizio logico-giuridico rilevante.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: molte questioni relative alla valutazione delle esigenze cautelari sono di merito e difficilmente riformabili in sede di legittimità se non per profili di motivazione macroscopicamente illogici o violazioni di legge.
- Per evitare conseguenze economiche (spese e ammende) è opportuno valutare con attenzione, prima della rinuncia, l'opportunità di portare avanti il ricorso e acquisire procura speciale solo se si intende effettivamente discutere in Cassazione.
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