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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07015/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile de plano. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, applicando le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. La decisione non entra nel merito della pena né riforma la sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte esamina un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Torino. Dal testo emerge che l'impugnazione di merito riguardava soltanto il trattamento sanzionatorio, mentre nel ricorso si rivendicava apoditticamente una pronuncia ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è inammissibile soprattutto perché è stato depositato tardivamente: presentato il 13 giugno 2025, a fronte di un termine perentorio già scaduto il 20 maggio 2025. In via assorbente, la tardività rende irrilevanti gli ulteriori vizi del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La richiesta di una pronuncia ex art. 129 c.p.p. è considerata apodittica e, nel contesto di un appello che riguardava solo la pena, non idonea a superare i vizi dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine perentorio previsto dalla legge; la tardività assorbe ogni ulteriore questione di ammissibilità.
  • Se l'appello verte esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, non è sufficiente una generica richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per rendere ammissibile il ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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