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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22038/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rilascio di un compendio immobiliare rurale composta da due terreni e un fabbricato, proposta da una proprietaria che assumeva di aver acquistato il bene nei limiti della propria quota. I convenuti avevano resistito sostenendo di essere comproprietari di una quota ideale del compendio e, in via riconvenzionale, una di essi aveva chiesto l’accertamento dell’usucapione abbreviata ex art. 1159-bis c.c. dei beni, deducendo anche il cumulo del possesso individuale con quello derivante dalla compossessione. Il tribunale aveva accolto la domanda principale di rilascio e respinto la riconvenzionale, rilevando che la proprietaria era comproprietaria solo al 25% e che non era stata provata un’usucapione utile, anche perché dopo la recinzione del fondo non risultava dimostrato quando la ricorrente fosse rientrata nel possesso. La corte d’appello aveva respinto gli appelli, confermando il rigetto dell’usucapione per difetto di specifiche allegazioni e prova sul momento del recupero del possesso successivo alla recinzione. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la corte territoriale si sarebbe limitata a recepire il primo giudice senza valutare prove testimoniali e documentali che avrebbero dimostrato il riacquisto del possesso dal 6 agosto 1996. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 1159-bis, 1158, 1165, 1167 e 2943 c.c., sostenendo che la recinzione non avrebbe interrotto il possesso, che esisteva un’ordinanza pretoriale attestante un autonomo compossesso alla data indicata e che ricorrevano i presupposti dell’usucapione abbreviata, anche in ragione del basso reddito dominicale dei fondi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello era esistente, comprensibile e idonea a far comprendere la ratio decidendi: i giudici di merito avevano spiegato che la ricorrente era stata privata del possesso per effetto della recinzione e che non era stata allegata né provata la data del successivo rientro nel possesso, né tale questione risultava adeguatamente veicolata con l’appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge e delle regole sulla prova e sull’usucapione, tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; ha inoltre osservato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti diversamente le prove disponibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la sentenza sia priva dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto o non consenta di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma che impone una motivazione sufficiente e intelligibile della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Viene richiamato come fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile per il solo diverso apprezzamento delle prove; rileva solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non sussiste quando il giudice attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; è denunciabile solo in casi di uso di prove non acquisite ritualmente o di deroga ai criteri legali di valutazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l’onere della prova viene erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella su cui gravava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 1159-bis c.c.

    È evocato dalla ricorrente come base per l’usucapione abbreviata dei fondi rustici, ma la censura è respinta per difetto di prova e per inammissibile richiesta di riesame del merito.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di usucapione, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonomamente scrutinabile nel caso concreto.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina dell’usucapione, ma senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.

  • art. 1167 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la recinzione non avrebbe interrotto il possesso oltre il termine annuale di cui alla norma.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme che, a suo dire, sarebbero state violate in relazione alla decorrenza/interruzione del possesso utile all’usucapione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistente sul piano grafico, non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità non consente di sostituire al convincimento del giudice di merito una diversa lettura delle prove.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata in relazione alla struttura del fatto costitutivo o dell’eccezione; non quando il giudice ritenga non provati i fatti allegati dalla parte gravata dell’onere probatorio.
  • In materia di usucapione, chi la invoca deve allegare e provare in modo specifico il possesso utile, la sua continuità e gli eventuali fatti interruttivi o di spoglio, non potendo limitarsi a dedurre genericamente una situazione possessoria pregressa.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo chiaro dove e come le questioni dedotte siano state già devolute al giudice di merito; in difetto, la censura è inammissibile o comunque infondata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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