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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41190/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo denunciando la violazione dell'art. 603, commi 1 e 3, c.p.p., per mancanza di motivazione in relazione alla loro richiesta, formulata in appello, di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'espletamento di una perizia contabile. Hanno sostenuto che una consulenza tecnica di parte avrebbe dimostrato che l'imposta evasa era molto inferiore a quanto accertato e comunque al di sotto della soglia di punibilità, e che la mancata rinnovazione ha impedito di esaminare correttamente i dati fiscali e bancari posti a fondamento delle condanne.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità intrinseca ed estrinseca e per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che il ricorso non illustrasse adeguatamente la vicenda, non allegasse né indicasse la consulenza tecnica di parte, non confrontasse criticamente le deduzioni con la motivazione della sentenza impugnata e non affrontasse separatamente le pluralità delle contestazioni (i cui importi di imposta evasa erano indicati in misura ben superiore alla soglia di punibilità: euro 134.863,24 per il capo 1, euro 124.706,00 per il capo 2 e per il capo 3). Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, la Corte ha ricordato il carattere eccezionale dell'istituto e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente ritenuto gli elementi disponibili sufficienti per decidere, sicché il rigetto della richiesta risultava desumibile dalla complessiva struttura argomentativa. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende pari a euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che configura il reato fiscale contestato (evasion fiscale). Nel caso le imposte contestate sono state quantificate per ciascun capo ben al di sopra della soglia di rilevanza penale indicata dai ricorrenti come non raggiunta.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12

    Prevede l'applicazione delle pene accessorie correlate ai reati fiscali; nel provvedimento di merito tali pene accessorie sono state applicate ai condannati.

  • codice di procedura penale, art. 603, commi 1 e 3

    Dispositivo richiamato dai ricorrenti come presunta violato per carenza di motivazione; la Corte di legittimità ha però ritenuto che il ricorso fosse generico e non avesse fornito il necessario confronto critico con la motivazione impugnata ai sensi di tale articolo.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per gli effetti della declaratoria di inammissibilità: impone l'onere delle spese e la possibilità di comminare il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, qui quantificata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 8825/2016; Sez. U. n. 12602/2015; altre pronunce)

    Richiama i principi consolidati secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione specifica e un confronto critico con la motivazione impugnata; inoltre la rinnovazione dell'istruttoria in appello è uno strumento eccezionale utilizzabile solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico: deve esporre chiaramente la vicenda, gli atti e le prove contestate e confrontare criticamente le doglianze con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è sufficiente l'affermazione generica di un vizio motivazionale; è necessario indicare con precisione quale errore di valutazione o di diritto si contesta e, se rilevante, allegare o indicare gli atti probatori (es. consulenze tecniche) su cui si fonda la censura.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (ad es. perizia contabile) è eccezionale: il giudice d'appello può legittimamente respingerla se ritiene che l'istruttoria di primo grado sia completa e gli elementi disponibili siano sufficienti per decidere.
  • Quando la doglianza riguarda la quantificazione di imposte o conteggi tecnici, il ricorrente deve dettagliare gli errori materiali o metodologici contestati e fornire, se possibile, calcoli o perizie che consentano un'analisi critica della determinazione operata dai giudici di merito.
  • Ricorsi congiunti e plurime contestazioni richiedono che ciascun profilo sia trattato distintamente: la genericità nello svolgimento delle doglianze espone all'inammissibilità.
  • Il rigetto per inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende; quindi valutare la fondatezza e la completezza del motivo prima di proporre ricorso.

Testo integrale

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