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Sentenza

Sentenza del 27/05/2024 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento recuperando a tassazione contributi previdenziali e IVA ritenendo le attività svolte dai coniugi come attività d'impresa; i contribuenti hanno impugnato sostenendo che si trattava di attività non imprenditoriale/occasionale e che i proventi erano stati correttamente dichiarati come redditi di natura diversa.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato e confermata la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi dei coniugi. Il Collegio ha ritenuto che l'attività svolta era conforme alla disciplina regionale e comunale dei Bed & Breakfast/affittacamere (sede nell'abitazione, massimo tre camere e sei posti letto, gestione con normale organizzazione familiare, assenza di collaboratori esterni, carattere di saltuarietà con periodi di chiusura documentati) e pertanto priva dei requisiti di organizzazione e professionalità tipici dell'attività d'impresa. Le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 12, comma 3

    "i bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi"

    La Corte ha applicato la disposizione per affermare che, se la struttura rispetta i requisiti previsti (gestione familiare, uso di parti dell'abitazione, spazi comuni), manca la professionalità e quindi l'attività non è imprenditoriale.

  • L.R. Friuli Venezia Giulia n.2 del 16 gennaio 2002

    La norma regionale delimita l'ambito dei B&B/affittacamere (max tre camere, max sei posti letto, gestione nell'ambito dell'abitazione, carattere saltuario o stagionale e normale organizzazione familiare); il Collegio ha ritenuto applicata concretamente tale disciplina nel caso di specie.

  • Regolamento comunale di Udine per le attività di Bed & Breakfast

    Il regolamento comunale specifica il concetto di saltuarietà e condizioni organizzative; il rispetto di tali prescrizioni è stato valutato come indice di mancanza di professionalità e di gestione non imprenditoriale.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 32034 del 09.12.2019

    La Corte di Cassazione ha affermato che è assente la professionalità per un B&B che si attiene alle prescrizioni della legge regionale; i giudici di merito hanno richiamato questo principio per escludere la sussistenza dell'attività d'impresa e l'obbligo contributivo/tributario conseguente.

Massime di principio

  • Verificare la normativa regionale e comunale applicabile: il rispetto formale dei limiti (numero camere, posti letto, gestione nell'abitazione, residenza del gestore) è rilevante per escludere la qualificazione imprenditoriale.
  • I fattori che indicano attività d'impresa includono: continuità e sistematicità dell'esercizio, elevata organizzazione (personale dipendente o collaboratori regolari), promozione commerciale professionale e impiego di mezzi organizzativi; la mera presenza di annunci su siti web non è di per sé decisiva.
  • La saltuarietà e l'intermittenza dell'attività (periodi di chiusura documentati, comunicazioni agli ospiti) sono elementi che possono essere utilizzati per dimostrare la natura non imprenditoriale.
  • L'assenza di collaboratori esterni e la gestione con la normale organizzazione familiare sono indici forti a favore del trattamento come attività non imprenditoriale.
  • Se l'attività costituisce l'unica fonte di reddito del contribuente ciò può essere un elemento negativo, ma non è determinante se sussistono altri indici di non professionalità (salutarietà, gestione familiare, limiti numerici).
  • Documentazione consigliata da produrre in giudizio o in fase amministrativa: regolamenti/permessi comunali, comunicazioni di chiusura, ricevute/prenotazioni distribuite nel tempo, verbali ispettivi che attestino assenza di ospiti o conformità alle regole, dichiarazioni sulla mancanza di collaboratori.
  • In caso di contestazione dell'ente impositore, l'onere di provare l'organizzazione professionale dell'attività grava sull'Amministrazione, mentre il contribuente può contrastare l'accertamento dimostrando la conformità alla disciplina locale e la mancanza di elementi organizzativi tipici dell'impresa.

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