Cassazione Civile, Ordinanza n. 35194/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società debitrice contro la società creditrice, quest'ultima sopravvenne dichiarata fallita e il processo venne interrotto dal giudice all'udienza del 14 novembre 2018. La società opponente depositò ricorso per riassunzione il 20 novembre 2018, ma il tribunale dichiarò estinto il giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo che il termine trimestrale decorresse non dalla dichiarazione formale di interruzione, bensì da una precedente data in cui il difensore della debitrice aveva appreso aliunde del fallimento in altro giudizio tra le stesse parti. La corte d'appello confermò tale impostazione. Con il ricorso per cassazione la società opponente denunciò violazione degli artt. 303 e 305 c.p.c. e dell'art. 43 l.f., sostenendo che, in caso di interruzione automatica per fallimento, il termine per la riassunzione non può decorrere prima della formale dichiarazione di interruzione nel processo interessato, né può essere anticipato dalla mera conoscenza del fallimento acquisita in altro procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto agli altri motivi non esaminati nel testo. Ha affermato che, quando il processo si interrompe per il fallimento di una parte, il termine per riassumerlo decorre dalla dichiarazione formale di interruzione adottata nel medesimo processo da riassumere, e non dalla precedente conoscenza del fallimento acquisita in altro giudizio. Poiché la sentenza d'appello aveva applicato il criterio contrario, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini l'appello della società opponente alla luce del principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma evocata quale vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
richiamato in relazione alla disciplina della riassunzione del processo interrotto.
richiamato per il termine di riassunzione del giudizio interrotto.
art. 43 l.f.
richiamato per l'effetto interruttivo automatico del fallimento sui processi pendenti.
la dichiarazione di fallimento determina l'interruzione ope legis del processo, ma il decorso del termine per la riassunzione resta ancorato alla formale dichiarazione di interruzione nel processo interessato.
Massime di principio
- Nel caso di interruzione del processo per fallimento di una parte, il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione formale di interruzione resa nel giudizio da riassumere, non da una conoscenza precedente del fallimento acquisita aliunde in altri procedimenti.
- La conoscenza del fallimento da parte del difensore in un diverso giudizio tra le stesse parti non è idonea, di per sé, a far decorrere il termine di riassunzione del processo interrotto.
- Quando il giudice di merito fa decorrere il termine di riassunzione da un momento diverso dalla dichiarazione di interruzione nel processo interessato, la decisione è cassabile per violazione della disciplina degli artt. 303 e 305 c.p.c. in relazione all'art. 43 l.f.
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