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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12765/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per la spendita di una banconota falsa da 100 euro (art. 455 c.p.). Quattro motivi: 1) nullità del giudizio d'appello celebrato con rito camerale non partecipato nonostante il difensore avesse tempestivamente chiesto la trattazione orale; 2) violazione per aver ignorato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato per motivi di salute; 3) vizio di qualificazione giuridica del fatto (art. 455 c.p. anziché art. 457 c.p.); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei primi due motivi ritenendoli fondati. Ha accertato che il difensore aveva telematicamente depositato tempestiva richiesta di trattazione orale e che il sistema aveva confermato il ricevimento, ma per un disguido di cancelleria la richiesta non è stata portata a conoscenza della Corte d'appello, che ha perciò proceduto con rito scritto. In base alla giurisprudenza sul periodo emergenziale, la celebrazione con rito camerale non partecipato nonostante la valida richiesta di trattazione orale determina una nullità generale per violazione del contraddittorio. I primi due motivi assorbono il terzo e il quarto. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Norma cui era stata inizialmente ricondotta la condotta (spendita di banconota falsa). L'eventuale correttezza della qualificazione non è stata esaminata in Cassazione perché assorbita dai rilievi procedurali.

  • art. 457 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per una diversa qualificazione del fatto; la questione non è stata decisa in sede di legittimità in ragione dell'annullamento per vizio procedurale.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Attenuante dedotta dal ricorrente; la richiesta di riconoscimento non è stata esaminata perché il vizio processuale ha assorbito i profili di merito.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, sent. n. 44646 del 14/10/2021 (Giacone, Rv. 282172)

    Principio richiamato: nel periodo della disciplina emergenziale, se il difensore ha inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato integra una nullità generale intermedia per violazione del contraddittorio, deducibile in Cassazione.

  • Disciplina emergenziale (norme e prassi processuali adottate nel periodo emergenziale)

    Nel contesto delle regole emergenziali, la tempestiva istanza di trattazione orale da parte del difensore è condizione che impedisce l'instaurazione del rito camerale non partecipato; la mancata comunicazione alla Corte per disguidi di cancelleria non può pregiudicare i diritti della difesa.

Massime di principio

  • La tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale da parte del difensore è determinante: se è provata la sua ricezione, il procedimento d'appello celebrato con rito camerale non partecipato è nullo per violazione del contraddittorio, specialmente nell'ambito della disciplina emergenziale.
  • La prova telematica dell'invio e della ricezione (conferme di sistema, ricevute) è preziosa: documentare il deposito evita che disguidi di cancelleria compromettano i diritti della difesa.
  • Una istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato è rilevante solo se il giudizio fosse destinato a svolgersi con partecipazione delle parti; se il giudice instaura il rito camerale per errore, la questione di merito (qualificazione del reato, attenuanti) può rimanere assorbita e rinviata.
  • In presenza di una nullità procedurale che incide sul contraddittorio, le censure di merito vengono spesso assorbite: l'annullamento con rinvio comporta nuovo esame anche dei profili sostanziali da parte del giudice di merito.
  • Su ricorsi analoghi è opportuno chiedere espressamente e conservare traccia delle comunicazioni telematiche; se il sistema conferma il recapito, ogni disguido della cancelleria può costituire motivo di annullamento.
  • Sulla remessione, è prassi rinviare ad altra sezione della Corte territoriale per garantire la correttezza e l'imparzialità del nuovo giudizio.

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