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Sentenza

Sentenza del 28/01/2020 n. 751 - Comm. Trib. Prov. Catania

Cartella di pagamento notificata via pec in formato pdf - legittimita' - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la legittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC con allegato in formato PDF non sottoscritto digitalmente, deducendo che l'assenza della firma digitale sul documento principale ne comprometteva l'immodificabilità e la certezza della notifica. Il giudice ha valutato se la mancanza della sottoscrizione digitale sul PDF annulli la validità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata.

La decisione

il giudice ha ritenuto legittima la notifica via PEC anche se il PDF allegato non era firmato digitalmente, spiegando che le norme che regolano la PEC (DPR 68/2005 e DM 2.11.2005) prevedono che il messaggio venga inserito in una "busta di trasporto" che il gestore PEC firma digitalmente; tale firma del gestore certifica l'invio e la consegna e garantisce l'immodificabilità del contenuto da parte di terzi. È stata richiamata altresì la previsione di art. 20, comma 1‑bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale. In definitiva il ricorso è stato rigettato e la notifica dichiarata valida. Sono richiamate decisioni conformi (es. CTP Palermo 13.12.2017 n.6367; CTP Palermo 3.2.2017 n.798) e segnalata una decisione difforme (CTP Milano 3.2.2017 n.1023).

Norme richiamate

  • art. 20 co. 1-bis Codice dell'Amministrazione Digitale

    consente e disciplina la notificazione tramite strumenti telematici quali la PEC e viene interpretato in senso favorevole alla validità delle notifiche eseguite tramite PEC, purché effettuate secondo le regole previste

  • DPR 68/2005

    regolamenta il servizio di posta elettronica certificata e stabilisce il meccanismo della 'busta di trasporto' firmata digitalmente dal gestore, la quale attesta invio e consegna e garantisce l'immodificabilità del messaggio

  • DM 2.11.2005 (specifiche tecniche PEC)

    definisce le specifiche tecniche della PEC, prevedendo tra l'altro la formazione della busta di trasporto e la firma digitale del gestore come strumento di certificazione dell'invio e della consegna

Massime di principio

  • La notifica di documenti tramite PEC è valida anche se l'allegato PDF non è firmato digitalmente, purché la trasmissione sia effettuata secondo le regole della PEC e risulti la firma digitale della busta di trasporto apposta dal gestore PEC.
  • Per valutare la legittimità della notifica via PEC occorre conservare e produrre le ricevute emesse dal gestore (ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta/della consegna) e gli header/metadata della PEC che dimostrano la formazione e la firma della busta di trasporto.
  • La mera assenza della firma digitale sul documento notificato non è, di per sé, sufficiente a dichiarare invalida la notifica; la prova dell'impossibilità di accedere alla PEC del destinatario, dell'errata indicazione dell'indirizzo PEC o l'assenza di evidenze di consegna possono invece fondare l'annullamento della notifica.
  • È opportuno verificare lo stato operativo dell'indirizzo PEC del destinatario nel registro di riferimento (es. IPA, registro dei gestori) e conservare ogni elemento elettronico che attesti l'invio e la consegna, perché le contestazioni spesso vertono su questioni fattuali piuttosto che su principi giuridici.
  • Esiste giurisprudenza contrastante: in alcune decisioni (es. pronunce di Milano) la mancata firma del documento è stata ritenuta rilevante; pertanto, in caso di contestazione, è importante valutare la specifica motivazione del giudice e le prove tecniche prodotte.
  • Se si vuole la massima cautela, l'amministrazione può integrare la notifica con ulteriori elementi certificativi (ad es. log del gestore PEC, attestazioni tecniche) o apporre la firma digitale al documento notificato.

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