Cassazione Penale, Ordinanza n. 24396/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, ritenendo non rispettato il requisito di specificità previsto dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 29/05/2025 deducendo, in un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità penale sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico, perché non indicava in modo specifico le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della censura, impedendo così al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la loro mancanza rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo che deduce violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifico e autosufficiente quanto alle ragioni di diritto e ai dati di fatto rilevanti.
- La mera contestazione dell'affermazione di responsabilità o del trattamento sanzionatorio, se formulata in termini apodittici e privi di specificazione, non consente alla Corte di cassazione di esercitare il controllo richiesto.
- La genericità del motivo, per difetto dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581 c.p.p., determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
Come è indicizzato
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