Cassazione Penale, Sentenza n. 11147/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 29/07/2022 che aveva accolto l'istanza di riesame e disposto la restituzione delle quote sociali e dei beni aziendali della societa' H Passi e Passetti s.r.l., ritenendo che non sussistessero i presupposti per il sequestro preventivo relativo al reato di intestazione fittizia (art. 512‑bis c.p.) contestato in concorso con Diego Ciulla e Stefano Ganci. Il Procuratore deduceva: a) manifesta illogicita' della motivazione per avere il Tribunale valorizzato un precedente non pertinente, senza escludere la possibilita' che i titolari formali avessero la capacita' finanziaria necessaria, nonostante gli accertamenti patrimoniali; b) mancanza di motivazione circa il requisito della sproporzione ai sensi dell'art. 240‑bis; c) inosservanza o erronea applicazione di legge in quanto l'ordinanza avrebbe ritenuto irrilevante l'assenza di prova sulla provenienza delle risorse del presunto gestore di fatto (Ciulla), mentre il materiale indiziario indicherebbe che i beni erano in pratica nella sua disponibilita' e che egli aveva interesse a sottrarli a misure ablative.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per la morte sopravvenuta dell'indagata (decesso comunicato e documentato), richiamando il principio secondo cui, nelle misure cautelari reali, la morte dell'indagato fa venir meno il soggetto che ha proposto il gravame e che la declaratoria di estinzione del reato deve essere pronunciata dal giudice del procedimento principale. Per tali ragioni la Suprema Corte ha ritenuto interdetta ogni pronuncia sul merito dell'impugnazione e ha dichiarato improcedibile il ricorso in data 26/01/2023.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di intestazione fittizia; la misura reale oggetto del procedimento era stata adottata in relazione a tale fattispecie contestata. Nel ricorso il PM sosteneva che gli elementi indiziari giustificassero il sequestro per tale reato.
Richiamato in relazione al requisito della sproporzione (valutazione necessaria per misure ablative e per il riesame): il PM censura la mancata motivazione del Tribunale circa la sproporzione in capo alla resistente.
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi)
Principio di diritto richiamato dalla Corte: la morte sopravvenuta dell'indagato nelle misure cautelari reali fa venire meno il soggetto del rapporto processuale relativo all'impugnazione e impedisce alla Corte d'appello di decidere sul gravame; la declaratoria di estinzione del reato deve essere pronunciata dal giudice del procedimento principale.
Massime di principio
- La morte sopravvenuta dell'indagato rende improcedibile il ricorso in sede di legittimità relativo a misure cautelari reali: il giudice dell'impugnazione non può decidere sul merito e la declaratoria di estinzione del reato spetta al giudice del procedimento principale.
- Quando si impugna la revoca o la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo per intestazione fittizia, la motivazione deve affrontare espressamente: a) la pertinenza e idoneita' delle prove circa l'origine delle risorse; b) l'eventuale sproporzione prevista dalla norma applicabile; c) l'attinenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati ai fatti e agli indagati del caso concreto.
- Il pubblico ministero, per mantenere sequestri reali, deve dimostrare con adeguata motivazione il collegamento tra i beni e il reato (es. provenienza dei fondi, disponibilita' reale da parte del gestore di fatto) e non puo' fondarsi su precedenti non pertinenti senza spiegarne l'attinenza.
- In presenza di decesso dell'indagato, le parti e il difensore devono attivare il procedimento principale per la dichiarazione di estinzione e per la definizione della sorte dei beni (anche in relazione a diritti di terzi o successione), poiche' l'impugnazione dinanzi alla Corte di legittimita' sara' improcedibile.
- Nel riesame di misure reali il giudice deve valutare separatamente la capacita' finanziaria formale dei titolari e la reale disponibilita' dei beni da parte di terzi gestori: entrambe le valutazioni devono essere motivate per legittimare il mantenimento o la revoca del sequestro.
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