Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14170/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la pronuncia della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibili i suoi appelli. Le censure principali riguardavano: (1) la tempestività dell’appello contro la sentenza definitiva n. 841/2013 (la Corte d’appello ha ritenuto che la notificazione della sentenza fosse avvenuta il 18/10/2013 e che l’appello notificato il 19/06/2014 fosse quindi oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c.); la ricorrente deduceva invece che la notifica non era idonea ad attivare il termine breve perché eseguita alla parte presso un domiciliatario diverso dal procuratore costituito e quindi andava valutata con il termine lungo ex art. 327 c.p.c.; (2) la validità della notificazione (eccepita nullità ai sensi dell’art. 139 c.p.c. e legge n. 890/1982 per vizi nell’indicazione del destinatario sull’avviso di ricevimento); (3) la perdita della riserva d’appello (art. 340 c.p.c.): secondo la Corte d’appello la riserva fatta contro la sentenza non definitiva n. 1034/2000 si sarebbe estinta per mancata impugnazione congiunta quando si è proposto appello contro una sentenza successiva; (4) la dichiarazione di abbandono della domanda di rendiconto per assenza di richiamo nella precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, e la conseguente inammissibilità per difetto d’interesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (in parte) e il quarto motivo, assorbendo il secondo e il quinto, e ha rigettato il terzo motivo. In sintesi: (a) ha ritenuto che la notificazione della sentenza definitiva eseguita alla parte personalmente presso un domiciliatario diverso dal procuratore costituito non è idonea ad attivare il termine breve ex art. 325 c.p.c., alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite; di conseguenza la valutazione della tempestività dell’appello doveva essere operata con riferimento al termine lungo ex art. 327 c.p.c. e non al termine breve: la sentenza d’appello è quindi cassata su questo punto e il giudice d’appello dovrà riesaminare la tempestività alla luce del termine lungo; (b) ha stabilito che la Corte d’appello non poteva presumere l’abbandono della domanda di rendiconto per il solo fatto che la ricorrente non l’aveva richiamata nelle conclusioni finali: la mancata riproposizione non legittima automaticamente la presunzione di rinuncia salvo che la condotta processuale dimostri inequivocabilmente la perdita dell’interesse; anche su questo punto la sentenza è cassata e rinviata; (c) è invece stato rigettato il motivo relativo alla riserva d’appello: secondo la Corte di legittimità la riserva doveva essere sciolta impugnando la precedente sentenza non definitiva contestualmente alla prima sentenza successiva effettivamente impugnata, pertanto la posizione della Corte d’appello su questo punto è confermata. La sentenza impugnata è cassata per i profili accolti e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro per il riesame e per la liquidazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Termine breve per proporre l'appello contro le sentenze; la Corte indica che tale termine decorre solo se la notificazione è compiuta in modo percepibile come rivolta al procuratore (o al procuratore stesso), non quando l'atto è notificato alla parte presso un domiciliatario diverso dal procuratore costituito.

  • art. 327 c.p.c.

    Termine lungo per proporre l'appello; la Corte dispone che, quando la notificazione non è idonea ad attivare il termine breve, la tempestività va valutata rispetto al termine lungo ex art. 327.

  • art. 340 c.p.c.

    "[q]uando sia stata fatta la riserva [di appello] l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisce il giudizio"

    La riserva d'appello deve essere sciolta con la prima impugnazione successiva (definitiva o non definitiva) proposta nel medesimo processo: la sentenza precedente oggetto di riserva va impugnata insieme alla prima sentenza successiva che venga appellata, altrimenti si perde la possibilità di impugnazione differita.

  • art. 170 c.p.c.

    Norma sulle notificazioni al procuratore: la Corte richiama che la notifica della sentenza al procuratore costituito è quella che giustifica l'attivazione del termine breve, mentre la notifica alla parte presso domiciliatario diverso non equivale.

  • art. 285 c.p.c.

    Regola la notificazione degli atti alla parte e al suo procuratore; la Corte sottolinea che la notificazione alla parte anziché al procuratore è inidonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamata in riferimento al principio secondo cui la notificazione al procuratore costituito è rilevante ai fini dell'attivazione dei termini; la mancata notificazione a costui impedisce l'operatività del termine breve.

  • art. 139 c.p.c.

    Norma sulla nullità della notificazione per irregolarità dell'avviso di ricevimento: contestata dalla ricorrente ma poi assorbita; la Corte non ha ritenuto necessario decidere nel merito del motivo principale perché assorbito.

  • legge n. 890/1982

    Richiamata in connessione con l'impugnazione delle notificazioni (motivo assorbito); nessuna interpretazione decisiva resa essendo il motivo assorbito.

  • art. 189 c.p.c.

    Norma sull'interesse ad impugnare; la Corte ha chiarito che l'assenza di richiamo della domanda nelle conclusioni non equivale automaticamente a rinuncia: la valutazione dell'interesse va fatta sulla complessiva condotta processuale.

  • art. 112 Cost. e art. 343 c.p.c.

    Riferimenti ai principi del giusto processo e alla disciplina delle impugnazioni; la Corte richiama il principio che non si può alterare lo stato processuale della parte per mere supposizioni in violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Perché decorra il termine breve d'impugnazione (art. 325 c.p.c.) la notificazione della sentenza deve essere effettuata in modo chiaramente rivolto al procuratore costituito ovvero al procuratore stesso; la notifica alla parte presso un domiciliatario diverso non è sufficiente a far decorrere il termine breve.
  • Se la notificazione non è idonea ad attivare il termine breve, la tempestività dell'appello va valutata rispetto al termine lungo (art. 327 c.p.c.).
  • La riserva d'appello (art. 340 c.p.c.) va sciolta impugnando la sentenza precedente oggetto di riserva contestualmente alla prima sentenza successiva che venga impugnata (sia essa definitiva o non definitiva); omissioni impediscono l'impugnazione differita.
  • La mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni non implica automaticamente rinuncia: bisogna verificare dalla condotta processuale complessiva se esiste inequivocabile perdita d'interesse a coltivare la domanda.
  • Controllare sempre con cura gli avvisi di ricevimento e l’identità del destinatario della notificazione (nominativo e qualifica): descrizioni generiche o errate possono rendere la notificazione inefficace ai fini dei termini decadenziali.
  • In presenza di dubbi sulla correttezza della notifica è prudente valutare: (a) impugnare tempestivamente entro il termine breve se la notifica è corretta; (b) in alternativa, preparare appello entro il termine lungo e/o dedurre l’inefficacia della notifica al fine di preservare i diritti.
  • In sede di rinvio il giudice dovrà applicare i principi di diritto sopra enunciati e riesaminare sia la tempestività dell’impugnazione sia l’effettiva esistenza o meno di rinuncia/abbandono della domanda, alla luce della condotta processuale complessiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.