Cassazione Civile, Sentenza n. 14152/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 7/2020 del Giudice di pace che aveva accolto la sua opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione comunale (sanzione per mancata pulizia di un fondo). Il motivo dedotto in Cassazione censurava, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il Giudice di pace disposto immotivatamente la compensazione delle spese anziché porle a carico dell'ente soccombente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le sentenze di opposizione a sanzione amministrativa (art. 6 d.lgs. n.150/2011, comma 12) sono impugnabili con appello e non con ricorso per cassazione; pertanto la Corte non ha esaminato nel merito la censura sugli artt. 91 e 92 c.p.c. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese processuali, per l'assenza di difese del Comune in Cassazione. È stato inoltre dato atto della possibile obbligazione della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis e 1-quater, DPR n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
È stato il centro della censura proposta dalla ricorrente (vizio di motivazione/violazione di norme processuali), ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di rimedio errato.
art. 91 cod. proc. civ.
Richiamato nella contestazione in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte non ha valutato la doglianza nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 92 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in ordine alla motivazione della compensazione delle spese; non esaminato per le ragioni indicate dalla Corte.
art. 6 d.lgs. n.150/2011
La Corte interpreta che, per le opposizioni a sanzione amministrativa disciplinate da questo articolo, la sentenza che definisce il giudizio è impugnabile con l'appello e non è soggetta ai limiti (di impugnabilità) previsti dall'art. 339, comma 2 e 3 c.p.c.; di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile.
art. 339 cod. proc. civ.
La Corte osserva che le limitazioni previste da tali commi (impugnazioni delle sentenze del giudice di pace) non si applicano ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa; ciò incide sul rimedio esperibile (appello).
art. 23 legge n. 689/1981
Richiamata per il quadro normativo storico sulle impugnazioni delle opposizioni a sanzioni amministrative; la Corte richiama precedenti interpretazioni giurisprudenziali sull'argomento.
art. 13 d.P.R. n.115/2002
comma 1-bis, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, in conformità a tali disposizioni.
Massime di principio
- Le sentenze che definiscono l'opposizione a sanzione amministrativa (ex art. 6 d.lgs. n.150/2011, comma 12) vanno impugnate con l'appello e non con il ricorso per cassazione; un ricorso per cassazione è quindi inammissibile per errata scelta del rimedio.
- Se si contesta la compensazione delle spese operata dal giudice, la censura deve essere proposta nel corretto grado di impugnazione (appello); la Cassazione non entra nel merito se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.
- La Corte, in mancanza di difese da parte dell'intimato in Cassazione, può astenersi dal decidere sulle spese e richiamare eventuali obblighi di versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
- Prima di proporre impugnazioni, verificare sempre il rimedio corretto previsto dalla normativa speciale (es. art. 6 d.lgs. n.150/2011) e la giurisprudenza, per evitare l'inammissibilità per errore di forma.
- Quando il giudice di primo grado dispone compensazioni delle spese, la motivazione deve essere chiara: se ritenuta insufficiente, deve essere impugnata con l'appello per ottenere revisione della liquidazione.
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