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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14152/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 7/2020 del Giudice di pace che aveva accolto la sua opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione comunale (sanzione per mancata pulizia di un fondo). Il motivo dedotto in Cassazione censurava, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il Giudice di pace disposto immotivatamente la compensazione delle spese anziché porle a carico dell'ente soccombente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le sentenze di opposizione a sanzione amministrativa (art. 6 d.lgs. n.150/2011, comma 12) sono impugnabili con appello e non con ricorso per cassazione; pertanto la Corte non ha esaminato nel merito la censura sugli artt. 91 e 92 c.p.c. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese processuali, per l'assenza di difese del Comune in Cassazione. È stato inoltre dato atto della possibile obbligazione della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis e 1-quater, DPR n.115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

    È stato il centro della censura proposta dalla ricorrente (vizio di motivazione/violazione di norme processuali), ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di rimedio errato.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato nella contestazione in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte non ha valutato la doglianza nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla motivazione della compensazione delle spese; non esaminato per le ragioni indicate dalla Corte.

  • art. 6 d.lgs. n.150/2011

    La Corte interpreta che, per le opposizioni a sanzione amministrativa disciplinate da questo articolo, la sentenza che definisce il giudizio è impugnabile con l'appello e non è soggetta ai limiti (di impugnabilità) previsti dall'art. 339, comma 2 e 3 c.p.c.; di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile.

  • art. 339 cod. proc. civ.

    La Corte osserva che le limitazioni previste da tali commi (impugnazioni delle sentenze del giudice di pace) non si applicano ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa; ciò incide sul rimedio esperibile (appello).

  • art. 23 legge n. 689/1981

    Richiamata per il quadro normativo storico sulle impugnazioni delle opposizioni a sanzioni amministrative; la Corte richiama precedenti interpretazioni giurisprudenziali sull'argomento.

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002

    comma 1-bis, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, in conformità a tali disposizioni.

Massime di principio

  • Le sentenze che definiscono l'opposizione a sanzione amministrativa (ex art. 6 d.lgs. n.150/2011, comma 12) vanno impugnate con l'appello e non con il ricorso per cassazione; un ricorso per cassazione è quindi inammissibile per errata scelta del rimedio.
  • Se si contesta la compensazione delle spese operata dal giudice, la censura deve essere proposta nel corretto grado di impugnazione (appello); la Cassazione non entra nel merito se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.
  • La Corte, in mancanza di difese da parte dell'intimato in Cassazione, può astenersi dal decidere sulle spese e richiamare eventuali obblighi di versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
  • Prima di proporre impugnazioni, verificare sempre il rimedio corretto previsto dalla normativa speciale (es. art. 6 d.lgs. n.150/2011) e la giurisprudenza, per evitare l'inammissibilità per errore di forma.
  • Quando il giudice di primo grado dispone compensazioni delle spese, la motivazione deve essere chiara: se ritenuta insufficiente, deve essere impugnata con l'appello per ottenere revisione della liquidazione.

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