Cassazione Penale, Ordinanza n. 22956/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.u.p. di Bolzano aveva applicato, su richiesta, la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un furto in abitazione aggravato in concorso. I ricorsi erano sostanzialmente sovrapponibili e deducevano, in modo assertivo, la carenza di motivazione in relazione al mancato rilievo dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità degli imputati. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che le doglianze proposte non rientravano in tali ipotesi.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dai ricorrenti.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; le censure sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono estranee a tale perimetro e rendono il ricorso inammissibile.
invocato dai ricorrenti per sostenere l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento, ma tale doglianza non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento al di fuori dei motivi consentiti.
fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure deducibili in cassazione sono solo quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé proponibile contro il patteggiamento in cassazione, salvo che si innesti in uno dei motivi tassativi consentiti dalla legge.
- Quando l'impugnazione è manifestamente estranea ai casi previsti dalla legge, la Corte può dichiararla inammissibile e condannare il ricorrente alle spese processuali, oltre al versamento in favore della Cassa delle ammende se ravvisa colpa nella proposizione del ricorso.
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