Cassazione Penale, Sentenza n. 20318/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna emessa in sua assenza. Il motivo centrale dedotto nel ricorso per cassazione era che, sebbene il difensore avesse depositato l'atto di appello via PEC l'8/9/2023 e il mandato ad impugnare con elezione di domicilio il 19/9/2023, tali depositi erano avvenuti comunque entro il termine di impugnazione (esteso al 3/10/2023 per effetto dell'art. 585, comma 1‑bis, per il difensore dell'imputato giudicato in assenza). Si sosteneva che il deposito frazionato dovesse essere ritenuto valido e che la norma non richiedesse necessariamente la contemporaneità materiale dei due atti; inoltre si denunciavano violazioni degli artt. 544, 585, 125, 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per la restrizione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'Appello secondo cui, ai sensi dell'art. 581, commi 1‑ter e 1‑quater, cod. proc. pen., il deposito dell'atto di impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza deve essere effettuato "con" il specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio, a pena di inammissibilità. La Corte ha ritenuto che tale requisito abbia natura rigorosamente formale e vincolante, idoneo a determinare l'inammissibilità dell'appello se non osservato, e ha escluso la possibilità del deposito frazionato anche se il mandato venga depositato successivamente entro il termine complessivo di impugnazione. La Corte ha inoltre chiarito la distinzione tra l'effetto di decadenza (estinzione del potere) e l'inammissibilità (vizio formale dell'atto) e ha richiamato la scelta legislativa della riforma di limitare l'impugnazione del difensore dell'imputato assente ai casi in cui l'imputato abbia conferito apposito mandato. Pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha escluso l'addebito delle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, data la novità della questione.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., commi 1‑ter e 1‑quater
La Corte interpreta la disposizione come imponente, a pena di inammissibilità, l'allegazione contestuale all'atto di impugnazione del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio per l'imputato giudicato in assenza; il requisito è formale e non sanabile con deposito successivo.
art. 585 cod. proc. pen., comma 1‑bis
Riconosce che il termine ordinario di impugnazione è aumentato di 15 giorni per il difensore dell'imputato giudicato in assenza, ma la proroga del termine non sopperisce all'obbligo di allegare contestualmente il mandato all'atto di impugnazione.
art. 585, art. 544 cod. proc. pen.
Richiamati per la determinazione del termine di impugnazione (tenendo conto della sospensione feriale) e della disciplina della decadenza; la Corte distingue tra decadenza (estinzione del potere) e inammissibilità (vizio formale).
art. 111 Costituzione e art. 6 CEDU
Norme invocate dal ricorrente per contestare la legittimità della limitazione, ma la Corte non ritiene che l'interpretazione restrittiva qui applicata implichi una violazione automatica dei principi costituzionali o convenzionali alla luce della specifica formulazione normativa.
Richiamate per l'applicabilità temporale della riforma (le nuove norme si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma, quindi al caso di specie).
art. 41, comma 1 cod. proc. pen. (esempio di requisito formale insuscettibile di sanatoria)
Utilizzato dalla Corte come termine di paragone per mostrare che il legislatore può legittimamente stabilire requisiti formali da rispettare a pena di inammissibilità.
Cass. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 (Terrasi) e Cass. Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008 (Pomicino); Cass. Sez. 4, n. 2759 del 09/12/1992 (Giannoccaro)
Precedenti richiamati dalla Corte per sostenere l'interpretazione secondo cui l'onere di allegazione immediata di taluni atti è requisito formale non sanabile e per la distinzione tra effetti della decadenza e dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Per l'appello proposto dal difensore dell'imputato giudicato in assenza, il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere allegati contestualmente all'atto di impugnazione: il mancato allegato comporta inammissibilità.
- La proroga del termine di impugnazione (es. i 15 giorni ex art. 585, comma 1‑bis) non autorizza depositi "frazionati" degli atti prescritti a pena di inammissibilità; il termine riguarda la decorrenza ma non sostituisce l'obbligo di forma.
- Occorre distinguere tra decadenza (estinzione del potere di impugnare se si supera il termine perentorio) e inammissibilità (vizio formale dell'atto): l'una estingue il potere, l'altra sanziona l'atto compiuto senza i requisiti formali richiesti.
- Il deposito telematico non esclude l'obbligo della contestualità; limiti tecnici del canale telematico (es. dimensione file) non giustificano l'omissione degli allegati richiesti dalla legge.
- In presenza di novità interpretative, la Corte può esimere dall'imposizione delle spese e sanzioni; tuttavia, per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore dovrebbe sempre allegare al primo deposito l'intera documentazione richiesta dalla norma.
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