Cassazione Penale, Sentenza n. 48872/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. per impugnare la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 02/11/2022; il ricorrente ha dedotto di non aver potuto proporre appello per "caso fortuito"/forza maggiore dovuti alla mancata comunicazione da parte del difensore di fiducia e ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata ritenendo ingiusto imputargli la mancata impugnazione imputabile al difensore
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che non sussistessero gli estremi dell'incolpevole inerzia ex art. 175 c.p.p.: Pompili aveva eletto domicilio presso il difensore e non ha documentato di aver svolto un'attività periodica di informazione verso il professionista né di aver provato la perdurante negligenza del difensore. È richiamata la giurisprudenza secondo cui la mera omissione del difensore non è automaticamente caso fortuito; va valutato il comportamento dell'assistito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la restituzione nel termine per l'impugnazione in presenza di caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha interpretato che la mancata impugnazione dovuta al difensore non è automaticamente "caso fortuito", se l'imputato non dimostra di aver adempiuto all'onere di controllo e di aver documentato la negligenza del difensore
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per inosservanza o errata applicazione di norme di diritto: il ricorrente lo ha invocato per contestare l'applicazione dell'art. 175; la Corte lo ha ritenuto infondato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo relativo a vizi di motivazione (contraddittorietà/manifesta illogicità): invocato dal ricorrente per lamentare la motivazione dell'ordinanza impugnata, senza esito favorevole
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di nominare difensore d'ufficio nelle udienze dibattimentali; nel caso la Corte ha evidenziato che, pur essendovi sostituzione di difensore nelle udienze, il domiciliatario risultava l'avv. indicato da Pompili
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti per la motivazione e per l'enunciazione dei motivi nelle impugnazioni: la Corte ha riportato i motivi nei limiti necessari per la motivazione
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende (equa fissazione di euro 3.000,00)
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale secondo cui, ove non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, valgono specifiche conseguenze; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non sussistessero elementi per escludere la colpa dell'interessato
Massime di principio
- La semplice omissione o inadempienza del difensore di fiducia non è automaticamente "caso fortuito" o "forza maggiore" ai fini della restituzione nel termine: il giudice valuta caso per caso
- Chi elegge domicilio presso il difensore assume l'onere di svolgere una attività periodica di informazione verso il professionista; l'assenza di tale attività rende difficoltosa la concessione della restituzione
- Per ottenere la restituzione nel termine il ricorrente deve documentare elementi concreti: tentativi di contatto, lamentele formali al difensore, notifiche mancate comprovabili o prove della perdurante negligenza professionale
- È necessario distinguere tra negligenza occasionale del difensore e comportamenti persistenti e comprovabili che possano giustificare l'incolpevolezza dell'assistito
- Le doglianze sulla motivazione dell'ordinanza di rigetto devono essere specifiche e dimostrare il vizio logico-giuridico; generiche affermazioni di mancata informazione sono spesso insufficienti
- In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla cassa delle ammende; è quindi importante predisporre una documentazione solida prima di proporre ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48762/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48764/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48765/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48766/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48767/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48768/2023 del 07/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →