Cassazione Penale, Ordinanza n. 10189/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con cui la pena era stata rideterminata in senso più favorevole ma era stata confermata la condanna per furto in abitazione e truffa. Nel ricorso ha dedotto l'omessa motivazione sulla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice non avesse valutato se ricorressero cause di proscioglimento nonostante il rito concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, la sentenza emessa a seguito dell'accordo è impugnabile in cassazione solo per censure compatibili con la struttura del rito e con i limiti del concordato.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il criterio della colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in sede di concordato in appello sono ammissibili in cassazione soltanto le censure che investono la genesi del consenso, la validità dell'adesione delle parti e la conformità della pronuncia al contenuto dell'accordo.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro la decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti espressamente riconosciuti dall'ordinamento.
- I vizi relativi alla determinazione della pena nel concordato in appello sono rilevanti solo se la sanzione diviene illegale, perché eccede i limiti edittali o si discosta dal tipo di pena previsto dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione risulti manifestamente colposa.
- Nel rito del concordato in appello, il controllo di legittimità della cassazione è strutturalmente limitato e non può trasformarsi in una riesamina dei motivi rinunciati o già coperti dall'accordo tra le parti.
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