Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32422/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'interessato ha proposto un'impugnazione qualificata come istanza di rescissione del giudicato in relazione a una pluralità di sentenze emesse nei suoi confronti da diversi tribunali. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità dell'atto e ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato presentato personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Su tale base, l'odierna impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Il testo non indica nel dettaglio i reati oggetto delle sentenze presupposte, né entra nel merito della richiesta di rescissione del giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato in materia di rescissione del giudicato, materia soggetta alla disciplina ordinaria dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Per il ricorso per cassazione, anche in tema di rescissione del giudicato, si applica la disciplina ordinaria che impone la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte; il ricorso proposto personalmente dall'interessato è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rescissione del giudicato, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte interessata, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
  • La verifica dell'ammissibilità formale del ricorso costituisce un filtro preliminare e assorbente rispetto all'esame del merito della richiesta di rescissione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.