Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17782/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) relativo al periodo d'imposta 2012 per un importo complessivo di euro 1.338.731,00. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio logico-giuridico in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo): ha sostenuto l'impossibilità materiale di adempiere per una grave crisi finanziaria del settore, mancati incassi da clienti per circa il 40% del fatturato, indisponibilità di credito bancario e risorse personali insufficienti, e la necessità di destinare le scarse risorse al pagamento di stipendi e oneri previdenziali per mantenere l'attività e il DURC. Ha altresì prodotto una sentenza definitiva di assoluzione per il medesimo reato relativo all'annualità 2013 per carenza dell'elemento soggettivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: la scelta di destinare le risorse disponibili al pagamento di stipendi e oneri previdenziali anziché al versamento dell'IVA è stata qualificata come una scelta imprenditoriale volontaria che esprime la responsabilità del ricorrente e attesta la sussistenza del dolo di evasione. La Corte ha richiamato il principio per cui l'obbligo di versamento dell'IVA è indipendente dall'effettiva riscossione dei corrispettivi e che l'emissione di fatture antecedente al pagamento espone il contribuente all'obbligo di versare l'imposta; ha rilevato inoltre che il contribuente non ha dimostrato di aver adottato le procedure alternative possibili (es. storno dai ricavi per i corrispettivi non riscossi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Il delitto di omesso versamento dell'IVA richiede il dolo; tuttavia il mancato incasso delle somme dovute dai clienti non esclude automaticamente il dolo, poiché l'obbligo di versamento sussiste indipendentemente dalla riscossione e il mancato pagamento del debitore è ascrivibile al rischio ordinario d'impresa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità del ricorso: la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e affermato che, nel caso in cui la parte non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue l'onere delle spese processuali e non necessariamente l'obbligo additionale del versamento alla Cassa delle ammende (nonostante il P.Q.M. abbia comunque disposto un pagamento alla Cassa delle ammende)

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022; Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019)

    Principi consolidati: 1) l'obbligo di versamento IVA non dipende dall'effettiva riscossione del corrispettivo; 2) l'emissione di fatture anteriormente all'incasso crea la scelta del contribuente di farsi carico dell'imposta; 3) esistono rimedi contabili (es. storno dei ricavi non riscossi) che il contribuente poteva adottare e la mancata prova di averli esperiti rafforza la responsabilità dolosa

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000 (richiamata)

    Richiamata in tema di effetti della dichiarazione d'inammissibilità e valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; utilizzata per modulare le conseguenze economiche a carico del ricorrente

Massime di principio

  • L'obbligo di versamento dell'IVA sussiste anche se il corrispettivo non è stato effettivamente riscosso: la mera mancanza di incasso non esclude automaticamente il dolo penale per omesso versamento
  • L'emissione di fatture prima dell'incasso espone il contribuente all'obbligo di versare l'imposta; per evitare tale obbligo deve ricorrere a strumenti contabili e fiscali appropriati (es. storno dei ricavi non riscossi) e documentarne l'uso
  • La priorità data al pagamento di stipendi e oneri sociali rispetto agli obblighi tributari costituisce una scelta imprenditoriale valutabile come volontaria e potenzialmente indicativa di dolo, salvo prova di una impossibilità assoluta ed inevitabile di adempiere
  • Per ottenere un esito favorevole in situazioni analoghe è necessario provare concretamente l'impossibilità oggettiva di adempiere (es. documentazione delle richieste di credito negate, impossibilità di accesso a procedure alternative, dati finanziari che dimostrino l'assenza totale di risorse liquidabili) e l'aver tentato tutte le misure ragionevoli per evitare l'omissione
  • È importante documentare l'uso di rimedi amministrativi e contabili (rateazioni concordate con Agenzia delle Entrate/Riscossione, procedure di storno, attivazione di procedure concorsuali se inevitabili) per dimostrare l'assenza di dolo
  • La giurisprudenza può distinguere tra situazioni di mera rischiosità d'impresa (che non escludono il dolo) e casi estremi di inesigibilità di una condotta alternativa, ma quest'ultima deve essere provata in modo stringente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.