Cassazione Penale, Sentenza n. 17782/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) relativo al periodo d'imposta 2012 per un importo complessivo di euro 1.338.731,00. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio logico-giuridico in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo): ha sostenuto l'impossibilità materiale di adempiere per una grave crisi finanziaria del settore, mancati incassi da clienti per circa il 40% del fatturato, indisponibilità di credito bancario e risorse personali insufficienti, e la necessità di destinare le scarse risorse al pagamento di stipendi e oneri previdenziali per mantenere l'attività e il DURC. Ha altresì prodotto una sentenza definitiva di assoluzione per il medesimo reato relativo all'annualità 2013 per carenza dell'elemento soggettivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: la scelta di destinare le risorse disponibili al pagamento di stipendi e oneri previdenziali anziché al versamento dell'IVA è stata qualificata come una scelta imprenditoriale volontaria che esprime la responsabilità del ricorrente e attesta la sussistenza del dolo di evasione. La Corte ha richiamato il principio per cui l'obbligo di versamento dell'IVA è indipendente dall'effettiva riscossione dei corrispettivi e che l'emissione di fatture antecedente al pagamento espone il contribuente all'obbligo di versare l'imposta; ha rilevato inoltre che il contribuente non ha dimostrato di aver adottato le procedure alternative possibili (es. storno dai ricavi per i corrispettivi non riscossi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di omesso versamento dell'IVA richiede il dolo; tuttavia il mancato incasso delle somme dovute dai clienti non esclude automaticamente il dolo, poiché l'obbligo di versamento sussiste indipendentemente dalla riscossione e il mancato pagamento del debitore è ascrivibile al rischio ordinario d'impresa
Regola le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità del ricorso: la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e affermato che, nel caso in cui la parte non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue l'onere delle spese processuali e non necessariamente l'obbligo additionale del versamento alla Cassa delle ammende (nonostante il P.Q.M. abbia comunque disposto un pagamento alla Cassa delle ammende)
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022; Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019)
Principi consolidati: 1) l'obbligo di versamento IVA non dipende dall'effettiva riscossione del corrispettivo; 2) l'emissione di fatture anteriormente all'incasso crea la scelta del contribuente di farsi carico dell'imposta; 3) esistono rimedi contabili (es. storno dei ricavi non riscossi) che il contribuente poteva adottare e la mancata prova di averli esperiti rafforza la responsabilità dolosa
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000 (richiamata)
Richiamata in tema di effetti della dichiarazione d'inammissibilità e valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; utilizzata per modulare le conseguenze economiche a carico del ricorrente
Massime di principio
- L'obbligo di versamento dell'IVA sussiste anche se il corrispettivo non è stato effettivamente riscosso: la mera mancanza di incasso non esclude automaticamente il dolo penale per omesso versamento
- L'emissione di fatture prima dell'incasso espone il contribuente all'obbligo di versare l'imposta; per evitare tale obbligo deve ricorrere a strumenti contabili e fiscali appropriati (es. storno dei ricavi non riscossi) e documentarne l'uso
- La priorità data al pagamento di stipendi e oneri sociali rispetto agli obblighi tributari costituisce una scelta imprenditoriale valutabile come volontaria e potenzialmente indicativa di dolo, salvo prova di una impossibilità assoluta ed inevitabile di adempiere
- Per ottenere un esito favorevole in situazioni analoghe è necessario provare concretamente l'impossibilità oggettiva di adempiere (es. documentazione delle richieste di credito negate, impossibilità di accesso a procedure alternative, dati finanziari che dimostrino l'assenza totale di risorse liquidabili) e l'aver tentato tutte le misure ragionevoli per evitare l'omissione
- È importante documentare l'uso di rimedi amministrativi e contabili (rateazioni concordate con Agenzia delle Entrate/Riscossione, procedure di storno, attivazione di procedure concorsuali se inevitabili) per dimostrare l'assenza di dolo
- La giurisprudenza può distinguere tra situazioni di mera rischiosità d'impresa (che non escludono il dolo) e casi estremi di inesigibilità di una condotta alternativa, ma quest'ultima deve essere provata in modo stringente
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