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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03297/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, resa nel giudizio di rinvio successivo ad annullamento parziale, con la quale era stata parzialmente riformata la condanna di primo grado: erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e la pena era stata rideterminata per il reato di porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al quantum di riduzione della pena operato ai sensi dell'art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la riduzione fosse stata insufficiente o mal motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può legittimamente considerare la gravità della condotta come parametro commisurativo. Tale parametro non è incompatibile con la concessione delle attenuanti generiche: può essere inizialmente posto in secondo piano nella valutazione dell'an debeatur delle attenuanti e poi essere valorizzato nella concreta dosimetria della pena. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche incidono sulla determinazione della pena, ma il giudice può comunque valorizzare la gravità della condotta nel concreto giudizio di commisurazione sanzionatoria.

  • cod. pen.

    Riferimento generale alla violazione di legge penale dedotta dal ricorrente in relazione alla pena e alle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In tema di circostanze attenuanti generiche, la concessione delle attenuanti non impedisce al giudice di merito di considerare la gravità del fatto come criterio per la concreta dosimetria della pena.
  • La valutazione della pena può legittimamente distinguere tra il riconoscimento delle attenuanti e il successivo bilanciamento commisurativo, senza che ciò integri di per sé contraddizione logica o violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione che censuri in modo generico o meramente assertivo il quantum di riduzione della pena, senza evidenziare una reale illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione, è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiParte generale

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