Cassazione Civile, Ordinanza n. 10544/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 8608/2025 la Corte aveva rigettato il ricorso e liquidato le spese in favore del Comune controricorrente, ma nel dispositivo non aveva riportato la richiesta, formulata dal Comune nel controricorso, di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Comune ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo l'omessa pronuncia sulla distrazione. La società intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, ritenendo che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese fosse emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e ha corretto il dispositivo dell'ordinanza n. 8608/2025 aggiungendo, dopo le parole 'accessori di legge, se dovuti', la formula 'con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Sebastiano de Feudis'. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non comporta statuizione sulle spese del relativo incidente.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali della decisione, rimedio utilizzabile anche per integrare il dispositivo omesso sulla distrazione delle spese.
Disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale, applicato per emendare il dispositivo dell'ordinanza di cassazione.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
È richiamato come norma coerente con la correzione, poiché prevede la distrazione in favore del difensore che abbia anticipato le spese.
Rende applicabile il procedimento di correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Nel precedente dispositivo era stata fatta applicazione della disciplina sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore da versare, ove dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario può essere eliminata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, e non attraverso i mezzi ordinari di impugnazione, poiché tale richiesta non costituisce domanda autonoma.
- La correzione del dispositivo è ammissibile anche per le ordinanze della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c., quando occorra integrare il contenuto della decisione con una statuizione pretermessa ma già richiesta negli atti di causa.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali, avendo natura amministrativa, non comporta una nuova regolamentazione delle spese del procedimento stesso.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è coerentemente inseribile in sede di correzione quando la relativa richiesta sia stata già formulata e la mancata indicazione nel dispositivo derivi da omissione materiale.
Come è indicizzato
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