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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12690/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Verona il 15 dicembre 2016, contestando il diritto di una società cessionaria del credito di continuare a percepire le trattenute sulla pensione eseguite dall’INPS in forza di un’ordinanza di assegnazione emessa il 18 dicembre 2012. Deduceva di non aver mai ricevuto valida notificazione del decreto ingiuntivo del 1992 ottenuto dalla banca originaria e azionato dalla cessionaria, e di aver appreso del provvedimento monitorio e del pignoramento soltanto dalla comunicazione dell’INPS del 3 dicembre 2015. Dopo avere ottenuto dal Tribunale di Crotone, il 21 settembre 2016, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, chiedeva l’eliminazione degli effetti dell’assegnazione e la restituzione delle somme già riscosse. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 373/2019 depositata il 19 febbraio 2019, qualificava l’iniziativa come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la dichiarava inammissibile perché proposta oltre il termine decadenziale, facendo decorrere la conoscenza almeno dal dicembre 2015. In cassazione il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., contestando la riqualificazione: la domanda riguardava il venir meno del titolo esecutivo, non vizi formali dell’ordinanza o degli atti esecutivi. Il secondo motivo lamentava l’omessa pronuncia sulla distinta domanda di restituzione delle somme già riscosse in assenza di un titolo efficace. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito; il suo contenuto non è specificato nel testo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata: la contestazione del diritto di procedere all’esecuzione non è proponibile con opposizione ex art. 615 c.p.c. dopo che l’espropriazione presso terzi si è conclusa con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. La successiva inefficacia del titolo non riapre il processo esecutivo né consente di chiedere, mediante opposizione esecutiva, la revoca o l’annullamento dell’ordinanza; il debitore può tuttavia agire in ordinaria cognizione per far accertare che, per circostanze sopravvenute, il terzo non è più tenuto a pagare l’assegnatario e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme. La Corte ha accolto il secondo motivo perché il Tribunale non aveva esaminato la domanda restitutoria, che era distinta dall’opposizione inammissibile e corrispondeva all’azione ordinaria appena indicata. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso giudice, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Infatti, l’inammissibilità della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. discende dalla constatazione che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, non già dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l’assegnazione del credito pignorato (o, nell’esecuzione mobiliare e immobiliare e nell’espropriazione di cose presso terzi, con la distribuzione del ricavato dalla vendita).

    L’opposizione all’esecuzione è proponibile finché il diritto di procedere è minacciato o l’esecuzione è in corso; non è invece utilizzabile dopo la conclusione dell’espropriazione presso terzi.

  • art. 617 c.p.c.

    contro l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. l’opposizione agli atti esecutivi è l’unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto o confutare l’interpretazione della dichiarazione del terzo, anche con riguardo all’entità e esigibilità del credito, data dal giudice dell’esecuzione

    L’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione è destinata alle contestazioni sui vizi formali del provvedimento o degli atti precedenti e alle specifiche questioni indicate dalla Corte; non è il rimedio per far valere il sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo.

  • art. 553 c.p.c.

    Se dunque scopo dell’espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l’ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita.

    Nell’espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione trasferisce al creditore procedente il credito del debitore verso il terzo e determina la conclusione del processo esecutivo.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    L’erroneità della riqualificazione non comporta, tuttavia, la cassazione della sentenza impugnata, dovendosi soltanto correggere – ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ. – la motivazione del provvedimento.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata senza cassarla quando l’errore nella qualificazione giuridica non ne impone la riforma del dispositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura – che può essere riqualificata come denuncia di minuspetizione e ricondotta al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – è fondata.

    L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta può essere denunciata in cassazione come vizio processuale riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta finché il diritto di procedere è minacciato o viene esercitato; nell’espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. conclude il processo esecutivo e preclude la successiva proposizione di tale opposizione.
  • L’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione è il rimedio per contestarne i vizi formali e quelli degli atti che l’hanno preceduta, non per dedurre che, dopo la conclusione dell’esecuzione, è venuto meno il titolo che la giustificava.
  • Dopo la conclusione dell’esecuzione, il debitore può agire in cognizione ordinaria per far accertare che, a seguito di circostanze sopravvenute, il terzo pignorato non è più tenuto a pagare il creditore assegnatario e, se ne ricorrono i presupposti, chiedere la restituzione delle somme già corrisposte.
  • La domanda restitutoria fondata su fatti sopravvenuti alla conclusione dell’esecuzione è distinta dall’opposizione esecutiva e deve essere esaminata autonomamente; la sua omissione integra un vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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