Cassazione Civile, Ordinanza n. 11506/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (donataria)
La controversia
Una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno aveva stipulato un atto di donazione in assenza delle autorizzazioni previste dall'art. 375 c.c. e senza la presenza dell'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno propose domanda di annullamento dell'atto, ma la donante morì il 24 gennaio 2017, prima che la citazione fosse notificata alla convenuta, notificazione avvenuta il 1° febbraio 2017. Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d'appello confermò la decisione, ritenendo che la costituzione in giudizio della Diocesi, nominata erede universale con testamento olografo, avesse sanato con effetto retroattivo gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno dopo il decesso. La donataria ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità delle sentenze per violazione degli artt. 299, 300, comma 2, ultimo periodo, e 302, primo periodo, c.p.c. Contestò, in particolare, la possibilità di sanare la nullità derivante dalla morte dell'attrice anteriormente alla notificazione della citazione mediante la costituzione volontaria dell'erede e dell'esecutore testamentario. La resistente eccepì l'inammissibilità del ricorso e dedusse che la citazione era stata avviata per la notifica già il 24 gennaio 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che la morte dell'attrice anteriormente alla notificazione della citazione determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio, poiché il rapporto processuale e il contraddittorio si instaurano solo quando la domanda è portata a conoscenza del convenuto. In tale situazione non sono applicabili né l'art. 111 c.p.c., né l'interruzione del processo, né il principio di ultrattività del mandato e della procura alle liti; inoltre, la costituzione volontaria dei successori dell'attrice non può sanare la nullità. La circostanza che la citazione fosse stata avviata per la notifica il giorno del decesso non rileva, poiché il principio di scissione degli effetti della notificazione opera per tutelare il notificante incolpevole rispetto ai ritardi dell'attività notificatoria, non per derogare al requisito dell'esistenza attuale delle parti al momento della vocatio in ius. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio di primo e di secondo grado, cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e condannato solidalmente la Diocesi e l'esecutore testamentario al rimborso delle spese di tutti i gradi. La domanda di restituzione delle spese dei precedenti gradi dovrà essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, ai sensi dell'art. 389 c.p.c.
Norme richiamate
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nella prospettiva della manifesta fondatezza.
art. 299 c.p.c.
Richiamato nell'unico motivo di ricorso in relazione agli effetti processuali della morte della parte.
art. 300, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.
Richiamato nell'unico motivo e considerato nell'ambito della disciplina dell'interruzione del processo e dell'ultrattività della procura.
art. 302, primo periodo, c.p.c.
Richiamato nell'unico motivo di ricorso in relazione alla prosecuzione del processo dopo l'evento interruttivo.
art. 111 c.p.c.
La Corte ne esclude l'applicabilità quando la morte dell'attrice interviene prima della notificazione della citazione, poiché in quel momento non si è ancora costituito un valido rapporto processuale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso nelle forme camerali in caso di manifesta fondatezza.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Applicato per la cassazione senza rinvio della sentenza, essendo nullo l'intero giudizio per mancata valida instaurazione del contraddittorio.
art. 389 c.p.c.
Individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza cassata l'autorità competente a conoscere della domanda di restituzione delle spese processuali relative ai precedenti gradi.
art. 1722, n. 4, c.c.
Richiamato quale regola generale sulla cessazione del mandato per morte del mandante, derogabile solo nei casi eccezionali previsti dalla legge.
art. 1728 c.c.
Richiamato quale disposizione eccezionale che, insieme all'art. 300 c.p.c., disciplina l'ultrattività del mandato oltre la morte del mandante; la relativa applicazione deve essere contenuta nello stretto ambito previsto.
art. 83 c.p.c.
Richiamato tra le norme generali cui deroga eccezionalmente il principio di ultrattività della procura alle liti.
art. 84 c.p.c.
Richiamato tra le norme generali cui deroga eccezionalmente il principio di ultrattività della procura alle liti.
Massime di principio
- La morte dell'attore intervenuta prima che la citazione sia notificata al convenuto determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio, perché la vocatio in ius presuppone l'esistenza attuale delle parti e il contraddittorio si instaura solo con la conoscenza della domanda da parte del convenuto.
- Quando la parte attrice muore prima della notificazione della citazione, la costituzione volontaria dei suoi successori non sana la nullità del rapporto processuale, né consente la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. o mediante l'istituto dell'interruzione.
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione non si applica per ritenere validamente instaurato il contraddittorio quando il destinatario della notificazione è stato raggiunto dalla citazione dopo la morte dell'attore; tale principio tutela il notificante incolpevole rispetto ai ritardi dell'attività notificatoria, ma non deroga al requisito dell'esistenza delle parti al momento della vocatio in ius.
- Il principio di ultrattività del mandato e della procura alle liti oltre la morte del mandante ha carattere eccezionale e non può essere applicato al di fuori degli specifici presupposti previsti dagli artt. 1728 c.c. e 300 c.p.c.
- Quando la nullità dell'instaurazione del rapporto processuale rende nullo l'intero giudizio, la cassazione deve avvenire senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 apr 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 11443/2022 del 08/04/2022
- ordinanza_civile · 6 apr 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 11127/2022 del 06/04/2022
- ordinanza_civile · 6 apr 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 11143/2022 del 06/04/2022
- ordinanza_civile · 30 mar 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 10249/2022 del 30/03/2022
- ordinanza_civile · 21 apr 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 12690/2022 del 21/04/2022
- ordinanza_civile · 25 mar 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 09720/2022 del 25/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →