Cassazione Penale, Sentenza n. 23088/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte d'Appello di Firenze. La questione principale valutata in sede di legittimità è stata la sussistenza della causa estintiva per prescrizione del reato contestato, commesso in data 15/10/2016, e la relativa verifica dell'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) sia spirato rispetto alla data del fatto (15/10/2016) e che il ricorso non presenti profili di inammissibilità. Perciò ha dichiarato l'intervenuta causa estintiva del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata pronunciata un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., poiché dagli atti non emerge con evidenza l'insussistenza del fatto-reato. Decisione del 15/05/2024.
Norme richiamate
La Corte ha applicato l'art. 129 per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità (prescrizione) a seguito dell'esistenza di un valido rapporto processuale di impugnazione; tuttavia, non essendovi evidenza documentale dell'insussistenza del fatto, non si è proceduto all'assoluzione di merito ex comma 2
Massime di principio
- Se in Cassazione risulta che il termine di prescrizione è spirato, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare la sentenza senza rinvio quando non è possibile accertare con evidenza l'insussistenza del fatto.
- L'esistenza di un valido rapporto processuale di impugnazione legittima la Corte a rilevare d'ufficio le cause di non punibilità, inclusa la prescrizione, anche se il giudice di merito non le ha valorizzate.
- L'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo se dagli atti emerge con chiarezza l'insussistenza del fatto-reato; in mancanza di tale evidenza si procede all'annullamento per estinzione del reato.
- Per valutare la prescrizione occorre calcolare con precisione le date rilevanti (data del fatto, termini massimi, sospensioni e interruzioni). Una verifica scrupolosa dei periodi processuali può determinare l'estinzione del reato anche in sede di legittimità.
- Un ricorso che sia manifestamente infondato o basato su censure non deducibili può essere dichiarato inammissibile; tuttavia, quando il ricorso è ammissibile la Corte deve esaminare anche questioni sopravvenute come la prescrizione.
- L'annullamento senza rinvio per prescrizione comporta l'estinzione definitiva del reato e l'impossibilità di una nuova pronuncia collegata alla stessa fattispecie (effetto estintivo).
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