Cassazione Penale, Ordinanza n. 35066/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata fondata sulla manifesta infondatezza del motivo, ritenuto in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. La sentenza di merito resta quindi ferma quanto alla condanna e al trattamento sanzionatorio contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina, limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva violazione di legge per erronea applicazione della pena prevista per il reato contestato, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avesse mal applicato la disciplina del calcolo della sanzione, anche con riguardo alla riduzione per le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché fondato su una lettura del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità incompatibile con la disciplina applicabile; ha inoltre rilevato che la motivazione sul punto era adeguata e che il calcolo della pena risultava conforme alla normativa. È stata richiamata anche la regola per cui, quando il legislatore prevede congiuntamente pena detentiva e pecuniaria, non sussiste un obbligo di stretta proporzionalità tra le due, essendo autonome nella quantificazione.
Norme richiamate
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato, quale base della contestazione del fatto oggetto della condanna.
art. 628, commi 1 e 3, n. 1 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per il reato di rapina aggravata oggetto del giudizio.
Richiamato implicitamente nel tema del calcolo del trattamento sanzionatorio e della motivazione sulla quantificazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che censuri il trattamento sanzionatorio quando si risolva in una lettura della disciplina della pena incompatibile con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della Corte.
- Nella determinazione della pena, il giudice deve dare conto del percorso di calcolo e della riduzione applicata, ma non è tenuto a una motivazione ulteriore se la quantificazione risulta conforme alla disciplina legale.
- Quando il legislatore prevede congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria, non esiste un obbligo di stretta proporzionalità tra le due sanzioni, essendo autonome nella rispettiva quantificazione.
- Il ricorso che investe esclusivamente il calcolo della pena, senza cogliere un reale errore di legge, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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