Cassazione Civile, Ordinanza n. 24701/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha revocato le agevolazioni "prima casa" riconosciute per un acquisto immobiliare. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma la CTR Emilia-Romagna, in riforma del primo grado, ha accolto l'appello dell'Agenzia e respinto il ricorso. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione della nota II-bis, comma 1, lett. c), della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, sostenendo che al momento del nuovo acquisto l'altro immobile posseduto non era idoneo ad abitazione perché catastalmente censito come studio professionale; (2) violazione della nota II-bis, comma 1, lett. b), della medesima disciplina, connessa al requisito dell'assenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione; (3) omessa motivazione della sentenza impugnata. L'Agenzia si è costituita con controricorso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo, valorizzando un precedente conforme: il diritto all'agevolazione spetta anche a chi possieda altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi non idoneo ad abitazione; inoltre, il fatto che il contribuente avesse già fruito in precedenza dell'agevolazione non impedisce il beneficio sul successivo acquisto, ferma restando la possibilità per l'Ufficio di contestare la precedente agevolazione se e quando intervenga la modifica di destinazione d'uso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha accolto l'originario ricorso del contribuente e annullato l'avviso di liquidazione. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo motivo; secondo motivo
viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di omessa motivazione dedotto, poi assorbito.
d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, nota II-bis, primo comma, lett. b)
il beneficio prima casa spetta se il contribuente non possiede altro fabbricato idoneo ad abitazione; la Corte ribadisce che l'idoneità va valutata in concreto.
d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, nota II-bis, primo comma, lett. c)
norma richiamata nel ricorso quale disciplina dei requisiti per l'agevolazione prima casa; la Corte ne fa applicazione coerente con l'idoneità abitativa concreta dell'altro immobile.
d.l. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, convertito dalla l. 19 luglio 1993, n. 243
è indicato come base temporale del testo ratione temporis applicabile alla disciplina dell'agevolazione.
nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
viene interpretata nel senso che il beneficio compete al compratore che non possieda altro immobile idoneo ad abitazione; il possesso di un immobile adibito a studio professionale non è ostativo.
Massime di principio
- In materia di agevolazione "prima casa", il requisito dell'assenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione va accertato in concreto, con riferimento all'effettiva destinazione e attitudine abitativa dell'immobile posseduto al momento del nuovo acquisto.
- Un immobile catastalmente e concretamente utilizzato come studio professionale non integra, di per sé, un ostacolo al riconoscimento del beneficio prima casa, perché non è idoneo ad essere abitato.
- La circostanza che il contribuente abbia già fruito in precedenza dell'agevolazione per un diverso acquisto non esclude automaticamente il beneficio sul successivo acquisto se, al momento rilevante, l'altro immobile non è idoneo ad abitazione.
- L'Amministrazione può far valere la decadenza o la revoca della precedente agevolazione quando intervenga una modifica di destinazione d'uso dell'immobile originariamente agevolato, ma ciò non impedisce, di per sé, il riconoscimento del beneficio sul nuovo acquisto se ne ricorrono i presupposti.
- Quando il principio di diritto è già stato chiarito da precedente decisione conforme e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito annullando l'atto impositivo.
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