Cassazione Penale, Ordinanza n. 05324/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente contro l'ordinanza di revoca della semilibertà. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura alternativa della semilibertà precedentemente concessa alla persona sottoposta a esecuzione penale. Il soggetto interessato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di revoca e riservando ulteriori motivi al difensore, ma tali motivi non risultano depositati. La Corte ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta personalmente dal ricorrente dopo l'entrata in vigore della disciplina che impone il ministero difensivo per il ricorso in cassazione avverso provvedimenti emessi sotto il vigore della novella, con conseguente difetto di legittimazione. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Consente la trattazione senza formalità dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile per ragioni processuali evidenti.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto nelle forme previste dalla legge; nel caso esaminato, la proposizione personale del ricorso è stata ritenuta incompatibile con la disciplina vigente e quindi causa di inammissibilità per difetto di legittimazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare le forme e le condizioni di legittimazione previste dal codice di procedura penale; la proposizione personale, quando non consentita dalla disciplina vigente, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso discende da un vizio processuale evidente e non sono stati depositati ulteriori motivi, la Corte può definire il procedimento de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue normalmente la condanna alle spese processuali e, se non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione dell'errore processuale, anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La revoca di una misura alternativa, impugnata con ricorso per cassazione, non viene esaminata nel merito se il mezzo di impugnazione è proposto in violazione delle regole di legittimazione processuale.
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