Cassazione Penale, Sentenza n. 10627/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano per violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava che la Corte avesse dedotto illegittimamente il dolo appropriativo dal mero fatto storico dell'omesso versamento dei proventi riscossi; si sosteneva la configurabilità del peculato d'uso (ipotesi meno grave) e la rilevanza della parziale restituzione delle somme per una diminuzione della gravità della responsabilità e della pena
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello: la protrazione nel tempo dell'omesso versamento da parte del delegato alla riscossione costituisce prova documentale dell'appropriazione indebita delle somme; costituisce peculato il comportamento dell'incaricato che si appropria delle somme riscosse, dal momento in cui il denaro entra nella disponibilità della P.A. al momento della consegna all'incaricato; il reato si consuma allo spirare del termine indicato nell'intimazione dell'amministrazione, quando si realizza l'interversione del titolo del possesso; la qualificazione come peculato d'uso è inapplicabile se non vi è stato immediato e momentaneo uso seguito da immediata restituzione. La Cassazione ha ritenuto inoltre non eccessivo il trattamento sanzionatorio già mitigato dalla Corte d'appello (pena base fissata al minimo edittale, attenuanti generiche nella massima estensione, aumenti contenuti) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in anni 2 e mesi 10 di reclusione (con applicazione di art. 62-bis c.p. e aumenti per gli episodi appropriativi) e aveva rilevato la restituzione parziale alla Regione Lombardia di euro 5.793,27 rispetto all'ammontare indebitamente trattenuto di euro 36.233,36.
Norme richiamate
Norma applicata dalla Corte d'appello per ridurre la pena (sospensione condizionale o altra causa di diminuzione prevista dalla norma), utilizzata per mitigare il trattamento sanzionatorio
art. 314 cod. pen., comma secondo (peculato d'uso)
Richiamata dalla difesa come possibile reato meno grave; la Corte ha precisato che il peculato d'uso richiede uso momentaneo della cosa e immediata restituzione, condizioni non presenti nel caso di specie
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso in Cassazione senza l'intervento delle parti (procedura semplificata per l'emergenza sanitaria), ai sensi della quale il ricorso è stato trattato
Giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 6: De Luca, Marrocco, Orsi e altre)
Sez. 6, n. 2693 del 29/11/2017; Sez. 6, n. 45082 del 01/10/2015; Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019
Principio consolidato secondo il quale le somme riscosse da un incaricato per conto della P.A. entrano nella disponibilità della pubblica amministrazione al momento della consegna all'incaricato; il delitto di peculato si perfeziona con l'interversione del titolo del possesso, verificabile allo spirare del termine indicato nell'intimazione dell'amministrazione
Massime di principio
- La mera detenzione o ritardo nel versamento di somme pubbliche può integrare peculato quando sia documentata la protrazione nel tempo e l'assenza di giustificazioni: la continuità dell'omesso versamento è elemento decisivo
- Per gli incaricati alla riscossione (es. ricevitorie, delegati di enti locali) il denaro riscosso entra nella disponibilità della P.A. al momento della riscossione/consegna, e la mancata restituzione o il mancato versamento dopo l'intimazione configura l'interversione del titolo del possesso
- Il peculato d'uso (art. 314, comma 2) è applicabile solo se l'uso è effettivamente momentaneo e la cosa è immediatamente restituita; la parziale restituzione successiva non trasforma automaticamente il fatto in peculato d'uso
- La parziale restituzione delle somme può attenuare la valutazione (circostanza valutata ai fini della pena), ma non esclude la responsabilità per peculato se manca l'immediata restituzione o vi è appropriazione protratta nel tempo
- In situazioni analoghe, è essenziale documentare giustificazioni plausibili e tempestive per il mancato versamento e collaborare con l'amministrazione per evitare che il comportamento sia interpretato come appropriazione dolosa
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