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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47691/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73, comma 4, del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti. Il motivo principale era il vizio di motivazione relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia rituale all'impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen.; in tal senso ha richiamato l'applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d). La rinuncia era stata depositata con memoria regolarmente autenticata e corredata del provvedimento del G.I.P. che aveva nel frattempo dichiarato l'inefficacia della misura per decorso del termine di fase. Non sono state ordinate spese processuali, giacché l'inammissibilità per rinuncia dovuta a sopravvenuta mancanza di interesse (revoca o dichiaratoria d'inefficacia della misura) non comporta condanna alle spese, secondo la giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, Testo Unico stupefacenti

    Norma che disciplina il reato per il quale è stata applicata la misura cautelare (rilevanza della gravità del fatto quale base per esigenze cautelari)

  • art. 589, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità per la rinuncia all'impugnazione; la rinuncia rituale impedisce la prosecuzione del gravame

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione nei casi previsti, applicata qui in conseguenza della rinuncia rituale

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modifiche dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma citata in riferimento alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero; richiamo formale alle comunicazioni del P.M. nella fase di legittimità

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo) e Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini)

    Principio che la rinuncia all'impugnazione per cause sopravvenute (es. revoca o dichiaratoria d'inefficacia della misura) determina perdita dell'interesse alla decisione e non comporta condanna alle spese

Massime di principio

  • La rinuncia rituale all'impugnazione, autenticata e depositata secondo le forme previste, determina l'inammissibilità del ricorso e interrompe il procedimento di gravame.
  • Se l'interesse alla decisione viene meno per cause sopravvenute (p.es. revoca o declaratoria d'inefficacia della misura cautelare), la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non comporta automaticamente condanna alle spese processuali.
  • Nel valutare ricorsi che censurano la sussistenza di gravi indizi e le esigenze cautelari è necessario dimostrare in modo concreto l'insufficienza della motivazione del giudice di merito; tuttavia, se l'interesse viene meno, il merito non viene esaminato.
  • Le comunicazioni e le richieste del Pubblico Ministero, anche per via scritta conformemente alle norme emergenziali o ordinarie, possono essere richiamate nel procedimento ma non sostituiscono la formale rinuncia dell'interessato.
  • Chi intende rinunciare a un'impugnazione deve curare la forma (autenticazione della sottoscrizione se richiesta) e documentare eventuali provvedimenti sopravvenuti che abbiano reso inefficace la misura, per evitare contestazioni sulla validità della rinuncia.

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