Cassazione Penale, Ordinanza n. 40609/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione e con successivi motivi nuovi, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte d'appello avesse erroneamente negato tale beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale valorizzando la gravità del fatto, la particolare intensità del dolo e i plurimi precedenti penali dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato come titolo di condanna già pronunciato in appello, relativo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
circostanze attenuanti generiche
il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua, fondata su gravità del fatto, intensità del dolo e precedenti penali
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in una mera contestazione del giudizio di merito sul diniego delle attenuanti generiche, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata logica, coerente e specifica.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo fonda su elementi concreti quali la gravità del fatto, l'intensità del dolo e i precedenti penali dell'imputato.
- Le deduzioni di violazione di legge o vizio di motivazione, quando non confrontano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono manifestamente infondate e possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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