Cassazione Penale, Ordinanza n. 23077/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza impugnata quanto alla condanna per bancarotta semplice e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, ma la censura risultava formulata in modo generico e si traduceva, secondo la Corte, nella mera prospettazione di una diversa valutazione di merito, senza reali censure di legittimità alla decisione di secondo grado.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ravvisabile colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di colpa del ricorrente nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata quale precedente in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per inammissibilità colpevole del ricorso.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Richiamata per il principio secondo cui censure generiche o meramente alternative rispetto alla motivazione di merito non integrano un valido motivo di legittimità.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Richiamata per il medesimo principio sulla genericità delle doglianze e sull'inammissibilità di ricorsi che mirano solo a una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione, si proponga in realtà una mera richiesta di diversa valutazione del merito, senza individuare specifiche censure di legittimità.
- Le doglianze generiche o assertive non sono idonee a scardinare la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto quando la censura non si confronti realmente con la ratio decidendi della decisione di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La conferma della condanna in appello resta ferma quando il ricorso in cassazione non introduce questioni di diritto o vizi motivazionali effettivi, ma si limita a contestazioni apodittiche sull'accertamento di responsabilità.
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