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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41283/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La ricorrente aveva presentato opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione di un credito da indennità sostitutiva del preavviso, maturato in conseguenza del licenziamento intimatole dalla società poi fallita. Il Tribunale di Palermo ha respinto l'opposizione ritenendo tardiva l'insinuazione, perché proposta oltre il termine di dodici mesi previsto per le domande tardive ex art. 101, comma 1, l. fall. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con due motivi, in primo luogo la violazione del combinato disposto degli artt. 16 e 101 l. fall., sostenendo che la fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine ordinario di centoventi giorni ex art. 16, comma 1, n. 4, l. fall. dovesse far considerare la procedura di particolare complessità e quindi determinare l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive; in secondo luogo ha censurato la condanna alle spese, ritenendola ingiustificata perché la questione era nuova.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso che la sola fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine ordinario di centoventi giorni sia sufficiente a dimostrare la particolare complessità della procedura: la proroga del termine deve risultare dalla sentenza dichiarativa di fallimento e presuppone uno specifico onere di motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto che rendono il procedimento complesso. In mancanza di tale motivazione, non può presumersi che il termine per le domande tardive sia quello esteso a diciotto mesi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi non ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, n. 4, l. fall.

    adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni; proroga nei casi di particolare complessità della procedura

    la proroga del termine per l'adunanza dei creditori richiede una specifica motivazione nella sentenza di fallimento sulle ragioni di particolare complessità, non essendo sufficiente il mero superamento del termine ordinario

  • art. 101, comma 1, l. fall.

    domande tardive; termine di dodici mesi; termine esteso a diciotto mesi nei casi previsti

    il termine esteso per l'insinuazione tardiva opera solo se la procedura è qualificata come di particolare complessità secondo il presupposto e la motivazione richiesti dalla legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • La proroga del termine per l'adunanza dei creditori nei procedimenti concorsuali, quando collegata alla particolare complessità della procedura, non può essere desunta automaticamente dal semplice superamento del termine ordinario: occorre una motivazione specifica nella sentenza dichiarativa di fallimento.
  • Il diverso termine per le domande tardive allo stato passivo non opera per il solo fatto che l'adunanza dei creditori sia stata fissata oltre il termine ordinario, ma solo se risulti formalmente e motivatamente accertata la particolare complessità della procedura.
  • La statuizione sulle spese è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio che impedisce di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; altrimenti la compensazione o la condanna alle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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