Ordinanza n. 10717/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del decreto emesso dalla Prefettura di Roma di reiezione della richiesta di misure di accoglienza n. Prot. -OMISSIS- del 21 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di liquidazione degli onorari e delle spese per la difesa nel giudizio amministrativo definito con cessazione della materia del contendere
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore istante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso originario era stato proposto da un privato contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma per l'annullamento del decreto prefettizio di reiezione della richiesta di misure di accoglienza. Il giudizio è stato definito con sentenza del 26 febbraio 2026, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nel successivo procedimento di liquidazione, il difensore del ricorrente ha chiesto il pagamento degli onorari e delle spese per l'attività svolta, comprensiva della fase cautelare, sulla base dell'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Il TAR ha verificato che la pretesa del ricorrente non era manifestamente infondata e ha determinato il compenso in relazione al valore indeterminabile della controversia, alle attività professionali svolte e al risultato del giudizio.
La decisione
Il TAR ha liquidato in favore del difensore la somma di euro 991,90 per gli onorari relativi al giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. Il compenso base di euro 2.834,00, articolato nelle fasi di studio, introduttiva e camerale collegiale, è stato ridotto del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55/2014, e successivamente dimezzato in applicazione dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002. La liquidazione è stata disposta ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, tenendo conto dei valori medi delle tariffe professionali e dell'impegno professionale. Il provvedimento non decide nuovamente la legittimità del decreto prefettizio, già definita dalla sentenza precedente.
Norme richiamate
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
La liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all'autorità giudiziaria, che deve considerare i valori medi delle tariffe professionali vigenti e l'impegno professionale.
Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati.
La determinazione del compenso deve considerare le caratteristiche dell'attività prestata e dell'affare trattato; il compenso è stato ridotto del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto ai sensi del comma 4.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo deve essere effettuata dal giudice considerando i valori medi delle tariffe professionali vigenti, l'impegno professionale, le caratteristiche dell'attività svolta, l'affare trattato e il risultato del giudizio.
- Nel processo amministrativo, il compenso determinato per il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere dimezzato ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
- In assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, il compenso professionale può essere ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55/2014, prima dell'applicazione della riduzione prevista per il gratuito patrocinio.
Come è indicizzato
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