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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11533/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo un motivo unico volto a contestare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dal testo emerge che la censura mirava a rimettere in discussione la valutazione di gravità del fatto e di intensità del dolo operata dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché non si confrontava con la motivazione puntuale della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le ragioni, il contesto di pandemia, le modalità dell'allontanamento e il comportamento tenuto al momento del controllo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato congruamente il diniego della particolare tenuità del fatto, con riferimento sia alla gravità della condotta sia all'intensità del dolo, e che tali apprezzamenti di merito non presentassero evidenti vizi logici né fossero suscettibili di autonoma rivalutazione in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di una valutazione non illogica e congruamente motivata sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, specie quando il giudice di merito valorizzi contesto, modalità della condotta e comportamento tenuto al controllo.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura generica e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti evidenti vizi logici o giuridici; non è consentita una nuova valutazione del merito.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice può valorizzare, per escludere la non punibilità, le ragioni della condotta, il contesto temporale e ambientale, le modalità dell'azione e il comportamento dell'imputato al momento del controllo.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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