Cassazione Penale, Sentenza n. 19028/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, rilevando che la querela, depositata con l'atto di nomina del difensore contenente firma autenticata e ratificata dal difensore al momento del deposito, va considerata valida. La Corte ha ritenuto errata la decisione del Tribunale che aveva escluso la procedibilità per difetto di querela. Sentenza annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, ritenendo la querela priva di sottoscrizione autenticata e inoltre che la successiva costituzione di parte civile non potesse sanare o reiterare la querela oltre il termine del 30/03/2023. Il Procuratore ha dedotto che la querela, pur priva di autenticazione sulla firma, era richiamata e allegata all'atto di nomina del difensore di fiducia che riportava sottoscrizione autenticata, e che il difensore aveva depositato, ratificato e confermato la querela presso la stazione dei Carabinieri ai sensi degli artt. 337 c.p.p. e 39 disp. att. c.p.p., dimostrando la provenienza e validità dell'atto querelatorio.
Norme richiamate
Stabilisce che la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da parte di soggetto legittimato; la Corte ha ritenuto che, se la nomina del difensore contiene firma autenticata e richiama espressamente la querela allegata, la sottoscrizione può riferirsi ad entrambi gli atti e sanare il vizio formale
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Consente al difensore, anche nominato tacitamente o formalmente, di autenticare la firma; la Corte ha confermato che l'autenticazione del difensore sulla nomina può valere anche per la firma apposta sulla querela allegata
art. 593 comma 2 cod. proc. pen.
il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2
La modifica normativa richiamata non ha impedito al pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 comma 2 contro sentenze inappellabili; quindi la legittimazione del PM al ricorso per cassazione è stata riconosciuta
art. 608 comma 2 cod. proc. pen.
Attribuisce al pubblico ministero la facoltà di proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile di proscioglimento o condanna pronunciata da tribunale o giudice per le indagini preliminari; la Corte ha applicato questa norma per ritenere ammissibile il ricorso del PM
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a error in procedendo; la Corte ha qualificato il motivo del ricorso come errore in procedendo relativo alla condizione di procedibilità (validità della querela)
Norma procedurale richiamata per il deposito di memorie e deduzioni in Cassazione; utilizzata dalla difesa per sollevare eccezioni sulla legittimazione del PM
art. 96 e art. 122 cod. proc. pen.
Riguardano la nomina del difensore e la rappresentanza processuale; la Corte ha ritenuto che la nomina con firma autenticata e il richiamo esplicito alla querela conferiscano efficacia alla sottoscrizione anche ai fini della validità della querela stessa
legge 9 agosto 2024 n. 114 (riforma Cartabia)
Ha modificato in parte l'art. 593 c.p.p.; la Corte ha comunque interpretato la disciplina in modo da consentire al PM di proporre ricorso per cassazione ai sensi di altra norma (art. 608 c.p.p.) anche dopo la riforma
art. 582 co. 1 cod. pen. e art. 612 co. 1 cod. pen.
Articoli indicati come riferimenti ai reati contestati all'imputato; la difesa ha richiamato tali norme per sostenere che si fosse proceduto a citazione diretta e che ciò limiterebbe l'impugnabilità da parte del PM, deduzione comunque ritenuta infondata dalla Corte rispetto alla legittimazione al ricorso per cassazione
Massime di principio
- La querela presentata tramite un incaricato (difensore) può ritenersi valida anche se la querela stessa non riporta autenticazione della firma, purché l'atto di nomina del difensore contenga una firma autenticata che richiami espressamente la querela allegata e il difensore provveda al deposito e, se del caso, alla ratifica della querela.
- L'autenticazione della sottoscrizione apposta in calce all'atto di nomina del difensore può essere considerata riferibile anche alla querela allegata nello stesso documento, evitandone l'invalidità per mero vizio formale.
- La presentazione materiale della querela e la conferma/ratifica da parte del difensore presso l'organo competente (es. stazione dei Carabinieri) rafforzano la prova della provenienza dell'atto dalla persona offesa e la sua validità ai fini della procedibilità.
- La costituzione di parte civile successiva non sempre sanerà vizi formali della querela se il termine di procedibilità è perentorio, ma la validità della querela va valutata nel suo complesso tenendo conto della nomina del difensore, dell'autenticazione e della ratifica.
- La riforma delle impugnazioni non esclude la facoltà del pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione in determinate ipotesi previste da altre norme (es. art. 608 c.p.p.), pertanto le eccezioni di inammissibilità del ricorso del PM per motivi di appellabilità devono essere valutate con attenzione rispetto all'intero quadro normativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18890/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18891/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18892/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18893/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18896/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18921/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →