Cassazione Penale, Sentenza n. 26595/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da un sequestro conservativo disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta del Procuratore della Repubblica nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria proveniente dalla Repubblica di San Marino, per assicurare gli effetti di una sentenza del Commissario della Legge sammarinese. L'interessato ha promosso incidente di esecuzione chiedendo la revoca della misura, deducendo: a) la nullità per assoluta mancanza di motivazione, perché il decreto si sarebbe limitato a richiamare le imputazioni e il dispositivo della sentenza straniera senza autonoma valutazione dei presupposti del vincolo; b) la violazione delle regole sulla cooperazione internazionale, sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione la Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio e che la richiesta non poteva essere trasmessa con modalità diretta ma tramite autorità centrali; c) la violazione dell'art. 316, comma 2, c.p.p.; d) l'illegittimità del sequestro perché esteso anche a un immobile asseritamente di proprietà della coniuge separata del ricorrente, a lui attribuito solo in diritto di abitazione; e) in via pregiudiziale, la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 724-725 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 42 Cost., nella parte in cui non prevedono un rimedio giurisdizionale per contestare la decisione di ammissibilità della richiesta di assistenza giudiziaria e, più in generale, il merito della misura cautelare reale. L'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tra l'altro che le questioni relative ai presupposti della rogatoria spettino allo Stato richiedente e che, comunque, la dedotta questione di costituzionalità fosse irrilevante nel contesto dell'incidente di esecuzione. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità di tale motivazione, insistendo sulla necessità di un intervento additivo della Corte costituzionale per evitare la totale assenza di rimedi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, in parte, manifestamente infondate e, in parte, non rilevanti nel giudizio a quo. In particolare, ha affermato che il ricorrente non aveva chiarito quali specifici vizi dell'exequatur intendesse far valere con il rimedio invocato; che la doglianza relativa al sequestro su bene di proprietà della coniuge separata era comunque irrilevante per difetto di legittimazione del ricorrente; e che le contestazioni sulla legittimità del sequestro disposto in esecuzione di richiesta estera devono essere fatte valere davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, mentre al giudice italiano restano deducibili soltanto le questioni relative all'esecuzione. Ha inoltre confermato che la richiesta di assistenza giudiziaria proveniente da San Marino e la possibilità di disporre il sequestro conservativo trovano base nella disciplina convenzionale e codicistica richiamata nei precedenti di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
Richiamato dalla difesa come parametro del vizio di mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro conservativo.
Invocato dal ricorrente come norma violata dal provvedimento ablativo.
Disciplinano l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria; la Corte afferma che il ricorrente non ha indicato in modo specifico quali vizi dell'exequatur avrebbe voluto far valere e che, comunque, le doglianze sul merito della misura non sono rilevabili davanti al giudice italiano.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'ammissibilità del riesame avverso il sequestro conservativo.
Indicano il rito dell'incidente di esecuzione nel quale è stata proposta l'istanza di revoca.
È richiamato per rilevare che nessuna parte ha chiesto di partecipare all'udienza camerale.
art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87
La Corte richiama i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza per sollevare questione di legittimità costituzionale.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato come disposizione che contempla i casi in cui l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può essere negata; il ricorrente non ha però specificato quali di tali vizi intendesse far valere.
art. 15, comma 4, Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Richiamato in giurisprudenza per affermare che talune domande di assistenza possono essere trasmesse direttamente tra autorità giudiziarie degli Stati contraenti.
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959
Individuata come base convenzionale per la legittimità della cooperazione giudiziaria richiamata nei precedenti citati.
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005
Invocata dalla difesa quale fonte che imporrebbe il passaggio tramite autorità centrali, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque non idonea a scardinare la decisione impugnata.
artt. 3, 24, 111 e 42 Cost.
Parametri costituzionali invocati dal ricorrente per sostenere la necessità di un rimedio giurisdizionale contro l'ammissibilità della richiesta di assistenza giudiziaria e contro il vincolo reale.
Massime di principio
- Quando un sequestro reale è disposto in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente da uno Stato estero, le contestazioni sul merito e sui presupposti del vincolo devono essere fatte valere davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente; davanti al giudice italiano restano deducibili soltanto le questioni relative all'esecuzione della misura.
- L'assenza nell'ordinamento interno di un rimedio specifico contro la decisione di ammissibilità della rogatoria non basta, da sola, a fondare la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale se il ricorrente non indica in modo puntuale quali vizi concreti dell'exequatur intenda censurare e in che modo la decisione costituzionale inciderebbe sul giudizio a quo.
- Una questione di legittimità costituzionale è inammissibilmente prospettata quando è formulata in termini generici e astratti, senza specificare il nesso tra la dedotta incostituzionalità della disciplina e la concreta utilità dell'eventuale pronuncia nel processo in corso.
- Il difetto di legittimazione a contestare il vincolo su un bene di proprietà di terzi rende irrilevante, per la posizione del ricorrente, ogni questione sulla disponibilità di rimedi giurisdizionali rispetto a quel bene.
- Nel giudizio di legittimità costituzionale sollecitato in via incidentale, il giudice deve verificare non solo la non manifesta infondatezza ma anche la rilevanza della questione nel giudizio principale; in difetto di tale requisito, la Corte di cassazione non sospende il processo e il ricorso è inammissibile.
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