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Sentenza

Sentenza del 10/11/2015 n. 1997 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis, D.p.r. 29.09.1973, n. 600, in rettifica dei risultati della dichiarazione - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis, qualora rettifichi i risultati della dichiarazione, ha natura impositiva ed è equiparabile a un atto di accertamento. Di conseguenza, deve essere notificata entro il termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento e deve essere adeguatamente motivata. Una cartella priva di tale motivazione è illegittima e può essere annullata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente una rettifica dei risultati indicati nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente ha sostenuto che, quando la cartella non si limita alla mera riscossione di somme già dichiarate, ma modifica i risultati della dichiarazione, essa assume natura sostanzialmente impositiva e deve indicare in modo adeguato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, analogamente a un avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma consente il controllo automatizzato della dichiarazione, ma quando l'atto rettifica i risultati dichiarati e formula una pretesa ulteriore rispetto a quanto emerge dalla dichiarazione, la cartella assume natura impositiva e richiede una motivazione analoga a quella di un avviso di accertamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - disciplina dei termini di notifica degli avvisi di accertamento

    La cartella con contenuto sostanzialmente impositivo deve essere notificata entro i termini applicabili agli avvisi di accertamento, non potendo beneficiare dei termini propri della mera riscossione automatizzata.

  • Cassazione civile, sentenza 4 agosto 2010, n. 18076

    La Corte di cassazione ha affermato che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis, quando rettifica i risultati della dichiarazione, è parificabile a un atto di accertamento e deve essere motivata in modo adeguato.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis può fondare una cartella non motivata in modo esteso solo quando si limita a liquidare somme già risultanti dalla dichiarazione o da dati oggettivi; se invece modifica la posizione fiscale dichiarata, l'atto assume natura impositiva.
  • Quando la cartella contiene una vera rettifica della dichiarazione, deve spiegare chiaramente l'origine della maggiore imposta, i calcoli effettuati e le ragioni giuridiche della pretesa, altrimenti può essere annullata per difetto di motivazione.
  • La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: occorre valutarne il contenuto concreto. Un atto denominato cartella può essere trattato come un avviso di accertamento se introduce una nuova o maggiore pretesa tributaria.
  • In situazioni analoghe devono essere verificati sia il termine di notifica applicabile agli avvisi di accertamento sia il livello di motivazione contenuto nella cartella.

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