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Sentenza

Sentenza del 10/11/2015 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Mantova

ACCERTAMENTO DIVENUTO DEFINITIVO - ISTANZA AUTOTUTELA - Mezzo sostitutivo di tutela giurisdizionale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente pretendeva di contestare l'accertamento attraverso l'istanza di autotutela, nonostante l'atto fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione tempestiva. L'avviso era stato regolarmente notificato a mani della moglie del contribuente. La questione riguardava quindi se il rifiuto dell'Amministrazione di annullare l'atto in autotutela potesse essere impugnato come rimedio sostitutivo del ricorso giurisdizionale originario.

La decisione

La pretesa è stata esclusa. L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca è discrezionale e l'autotutela non costituisce un mezzo sostitutivo dei rimedi giurisdizionali non utilizzati tempestivamente. Contro il rifiuto di annullare in autotutela un atto impositivo ormai definitivo non è ammessa un'autonoma tutela di merito diretta a riesaminare la legittimità dell'accertamento, perché ciò consentirebbe di riaprire una controversia ormai definita.

Norme richiamate

  • Principi giurisprudenziali sull'autotutela tributaria

    Il concreto ed effettivo esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di annullamento d'ufficio e/o di revoca dell'atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati espediti.

    L'autotutela è uno strumento amministrativo discrezionale e non può sostituire il ricorso contro l'atto impositivo nei termini previsti.

  • Cassazione civile, sentenza n. 16097/2009

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'autotutela non riapre i termini per contestare un atto ormai definitivo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1219/2011

    Richiamata per escludere che il rifiuto dell'autotutela consenta una nuova controversia di merito sulla legittimità dell'atto impositivo definitivo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 12930/2013

    Conferma la natura discrezionale dell'autotutela e l'impossibilità di utilizzarla come rimedio alternativo alla mancata impugnazione tempestiva.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento regolarmente notificato diventa definitivo se non viene impugnato entro il termine previsto; una successiva istanza di autotutela non riapre automaticamente tale termine.
  • L'autotutela è un potere discrezionale dell'Amministrazione, non un diritto del contribuente a ottenere una nuova decisione sul merito dell'accertamento.
  • Il rifiuto di annullare in autotutela un atto definitivo, di regola, non può essere impugnato per ottenere indirettamente il riesame della legittimità dell'atto originario.
  • Eventuali vizi dell'accertamento devono essere fatti valere tempestivamente mediante gli ordinari rimedi giurisdizionali, salvo situazioni eccezionali di illegittimità manifesta o specifiche ipotesi previste dalla legge.
  • Prima di concludere che la notifica sia valida, occorre verificare le modalità concrete di consegna e la legittimazione del soggetto che ha ricevuto l'atto; una notifica valida fa decorrere i termini per l'impugnazione.

Testo integrale

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