Sentenza del 10/11/2015 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IRES - INERENZA - Costi per assistenza tecnica pubblicitaria - Assenza del contratto - Documentazione extracontabile - Deducibilità - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES di costi sostenuti per assistenza tecnica pubblicitaria, in assenza di un contratto scritto e a fronte di fatture con descrizioni non particolarmente dettagliate. L'Ufficio aveva fondato la ripresa fiscale sulla presunta mancanza del contratto e, di conseguenza, sulla carenza di prova dell'inerenza delle spese. La società aveva tuttavia prodotto documentazione extracontabile a corredo delle fatture e aveva sostenuto che le prestazioni derivassero da un rapporto di agenzia. Non risultava contestata l'inerenza qualitativa delle spese rispetto all'attività d'impresa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stata riconosciuta la deducibilità dei costi, poiché per i contratti di assistenza tecnica pubblicitaria non è richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem: il contratto può quindi essere concluso anche per facta concludentia. La mancanza del contratto scritto e la descrizione non dettagliata delle prestazioni in fattura non sono state ritenute sufficienti, da sole, a negare la deduzione, soprattutto considerando che la società aveva prodotto documentazione extracontabile e che l'Ufficio non ne aveva contestato il contenuto. La decisione precisa tuttavia che la deducibilità può essere riconosciuta purché l'importo non sia di rilevante ammontare e risultino provati l'effettività, l'inerenza e la congruità del costo.
Norme richiamate
Principio di inerenza dei costi ai fini IRES
Il costo è deducibile quando è collegato all'attività d'impresa e risulta effettivamente sostenuto, anche se non produce necessariamente un ricavo immediato. Nel caso esaminato non era stata contestata l'inerenza qualitativa delle spese.
Regole civilistiche sulla forma dei contratti di assistenza tecnica pubblicitaria
Non è richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem
Il contratto può essere validamente concluso anche oralmente o mediante comportamenti concludenti. L'assenza di un documento contrattuale scritto non determina automaticamente l'indeducibilità del costo.
Principio di prova documentale extracontabile
Documenti extracontabili, corrispondenza, report o altra documentazione possono integrare le fatture e dimostrare l'effettività e la natura delle prestazioni. L'Amministrazione deve esaminarli e contestarne specificamente il contenuto, se intende disconoscerne il valore probatorio.
Massime di principio
- L'assenza di un contratto scritto non impedisce automaticamente la deduzione fiscale di un costo, se il rapporto può essere provato mediante comportamenti concludenti e documentazione ulteriore.
- Fatture con descrizioni generiche possono essere considerate sufficienti quando siano supportate da documenti extracontabili idonei a identificare le prestazioni e il loro collegamento con l'attività d'impresa.
- Il contribuente deve comunque dimostrare effettività, inerenza e congruità della spesa; la mera esistenza della fattura non è sufficiente.
- L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a rilevare l'assenza del contratto scritto, ma deve valutare concretamente tutta la documentazione prodotta e contestarne in modo specifico l'attendibilità.
- La decisione non esclude contestazioni fondate sull'importo eccessivo o sproporzionato del costo: quanto maggiore è l'ammontare, tanto più rigorosa deve essere la prova della prestazione e della sua congruità.
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