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Sentenza

Sentenza del 10/11/2015 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva acquistato, con due atti distinti e ravvicinati, un fabbricato destinato ad albergo-ristorante-discoteca e un ramo d'azienda comprendente beni organizzati e licenze commerciali. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le operazioni fossero collegate e costituissero, nella sostanza, un'unica cessione d'azienda, soggetta a imposta di registro e non a IVA, contestando quindi la detrazione e il rimborso di circa 57.000 euro, oltre interessi e sanzioni. La società ha sostenuto che la venditrice era da anni inattiva e in liquidazione, che l'oggetto effettivo della vendita era il complesso immobiliare e che il ramo d'azienda era stato trasferito solo per le licenze residue. Ha inoltre contestato la decadenza dell'Ufficio e il difetto di motivazione dell'avviso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado, annullando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'Agenzia non avesse dimostrato adeguatamente né l'esistenza di un complesso aziendale operativo o potenzialmente organizzato dalla venditrice, né un intento elusivo derivante dal collegamento tra i due atti. La società venditrice era in liquidazione e inattiva da circa trent'anni; le operazioni risultavano finalizzate alla cessione di un immobile degradato e delle licenze residue, non di un'azienda funzionante. È stato riconosciuto alla società acquirente il diritto al rimborso dell'IVA pagata. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 3, lettera b), DPR 633/1972

    La cessione di aziende o di rami d'azienda non costituisce operazione imponibile IVA; tuttavia, nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto non dimostrato che le operazioni realizzassero una cessione d'azienda.

  • Art. 35, comma 4, DPR 633/1972

    La società in liquidazione resta soggetta agli adempimenti IVA, inclusi fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione dell'imposta.

  • Art. 57, DPR 633/1972

    Il termine di decadenza applicabile alla rettifica della dichiarazione IVA è distinto da quello previsto per l'imposta di registro; la controversia è stata però definita principalmente nel merito.

  • Art. 76, DPR 131/1986

    Prevede il termine di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro, ritenuto non direttamente applicabile alla rettifica del rimborso IVA oggetto della controversia.

  • Art. 2555 Codice civile

    La nozione di azienda richiede un complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa. La mera presenza di un immobile e di licenze non dimostra necessariamente l'esistenza di un'azienda ceduta.

  • Art. 2112 Codice civile

    Richiamato dai giudici di primo grado in relazione alla nozione di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda; la decisione d'appello ha valorizzato invece la concreta inattività e lo stato di liquidazione della venditrice.

  • Principio di neutralità dell'IVA e giurisprudenza CGUE richiamata in Cass. n. 24426/2013

    Il diniego della detrazione IVA è un'eccezione e richiede che l'Amministrazione dimostri elementi oggettivi dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione o a un'operazione fraudolenta.

  • Cassazione n. 24913/2008

    Il trasferimento di un complesso immobiliare può integrare una cessione d'azienda se riguarda un complesso unitario, funzionalmente organizzato e potenzialmente idoneo all'esercizio dell'impresa; occorre però verificare concretamente la situazione esistente al momento della cessione.

  • Cassazione n. 10660/2003

    La qualificazione fiscale può considerare il collegamento negoziale e la causa reale delle operazioni, anche se formalmente realizzate mediante più contratti non contestuali. Il collegamento, tuttavia, deve essere concretamente dimostrato.

Massime di principio

  • La stipula di più contratti ravvicinati non è sufficiente, da sola, a dimostrare una cessione unitaria d'azienda: occorre provare che i beni trasferiti costituiscano un complesso organizzato e funzionalmente idoneo all'esercizio dell'impresa.
  • Per distinguere la cessione di un immobile dalla cessione di un'azienda devono essere valutati la concreta operatività dell'attività, lo stato dei beni, l'esistenza di rapporti contrattuali, personale, avviamento, autorizzazioni e altri elementi organizzativi.
  • La situazione di liquidazione e la prolungata inattività della società cedente sono elementi rilevanti per escludere, se coerenti con gli altri dati, che esista un'azienda operativa o un complesso aziendale effettivamente trasferito.
  • L'Amministrazione finanziaria può riqualificare più atti sulla base della loro causa economica complessiva, ma deve fornire una motivazione concreta e dimostrare il collegamento negoziale, senza fondarsi esclusivamente sulla successione temporale degli atti.
  • Il diniego del diritto alla detrazione o al rimborso IVA richiede una dimostrazione adeguata dell'indebita detrazione, dell'inesistenza dell'operazione imponibile o della consapevolezza del contribuente di partecipare a un'evasione; il semplice sospetto non è sufficiente.
  • Nelle operazioni complesse è opportuno documentare sin dall'inizio la volontà delle parti, lo stato effettivo dell'attività, la funzione dei singoli beni e le ragioni economiche dei trasferimenti, così da prevenire una riqualificazione fiscale.

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