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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18314/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 337 c.p., 635 c.p. e 116 cod. strada. L'unico motivo dedotto riguardava la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché formulata in modo obiettivamente generico e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, richiamata espressamente nella decisione di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata come base della condanna già pronunciata in appello; il testo non ne sviluppa il contenuto applicativo.

  • art. 635 c.p.

    Norma richiamata come base della condanna già pronunciata in appello; il testo non ne sviluppa il contenuto applicativo.

  • art. 116 Codice della Strada

    Norma richiamata come ulteriore titolo di condanna già pronunciato in appello; il testo non ne sviluppa il contenuto applicativo.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare la dosimetria della pena in modo generico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio deve indicare specificamente gli errori della decisione di merito e spiegare perché la motivazione sarebbe viziata; la mera riproposizione di doglianze apodittiche non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudizio di legittimità non incide sulla condanna di merito, che resta confermata, e segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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