Cassazione Penale, Ordinanza n. 18314/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 337 c.p., 635 c.p. e 116 cod. strada. L'unico motivo dedotto riguardava la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché formulata in modo obiettivamente generico e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, richiamata espressamente nella decisione di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna già pronunciata in appello; il testo non ne sviluppa il contenuto applicativo.
Norma richiamata come base della condanna già pronunciata in appello; il testo non ne sviluppa il contenuto applicativo.
Norma richiamata come ulteriore titolo di condanna già pronunciato in appello; il testo non ne sviluppa il contenuto applicativo.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare la dosimetria della pena in modo generico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve indicare specificamente gli errori della decisione di merito e spiegare perché la motivazione sarebbe viziata; la mera riproposizione di doglianze apodittiche non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudizio di legittimità non incide sulla condanna di merito, che resta confermata, e segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18277/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18280/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18281/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18282/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18283/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18284/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →