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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36818/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, all'epoca Tenente dei Carabinieri e Comandante del 16° Nucleo Elicotteri di Rieti, era stato giudicato per peculato militare aggravato continuato e truffa militare aggravata continuata, in relazione all'asserito uso improprio dell'autovettura militare del reparto. Il Tribunale Militare di Roma, il 19 febbraio 2025, aveva declinato la giurisdizione sulle ipotesi di peculato, qualificate ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p., trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord; per la truffa aveva assolto l'imputato ex art. 131-bis c.p. quanto alla sosta presso una casa di cura a Grottaferrata e, per gli altri episodi, perché il fatto non sussiste. La Corte Militare di Appello di Roma, il 28 gennaio 2026, ha confermato l'assoluzione per particolare tenuità relativa all'episodio in cui l'imputato avrebbe deviato dal percorso tra la base di Rieti e l'aeroporto dell'Urbe, fermandosi presso la casa di cura per circa 15-20 minuti il 10 agosto 2018. In primo luogo, il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando l'errata valutazione dei dati Telepass sugli orari di transito ai caselli, delle distanze percorse e delle testimonianze, nonché della data del fatto e della durata della deviazione. In secondo luogo, ha contestato la concreta offensività della condotta: a suo avviso, l'eventuale danno non sarebbe stato pari ai 46,23 euro corrispondenti all'intero turno indicato, ma a circa 2 euro per i 15-20 minuti di deviazione, sicché il fatto sarebbe stato privo di rilevanza penale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il controllo di legittimità non consente di sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura delle prove, quando la motivazione sia logica e congrua. I giudici di merito avevano valutato anche i dati Telepass e spiegato perché essi non contraddicessero la ricostruzione del fatto, collocato il 10 agosto 2018, né la durata stimata della deviazione; la difesa sollecitava invece una rivalutazione del materiale probatorio. La differenza tra l'assenza dal servizio contestata per l'intervallo dalle 15:30 alle 19:00 e la deviazione di 15-20 minuti ritenuta in sentenza non alterava il nucleo essenziale del fatto né aveva leso il diritto di difesa. Anche il secondo motivo è infondato: la riduzione del danno rispetto ai 46,23 euro originariamente indicati, anche assumendo la stima difensiva di circa 2 euro, non esclude gli elementi costitutivi del reato né rende la condotta inoffensiva; conferma, piuttosto, la valutazione di particolare tenuità già compiuta dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Il danno subito dall'amministrazione, pure limitato alla somma di 2 euro indicata dalla difesa (che comunque non tiene conto dei tempi complessivi dell'intera deviazione, del maggior consumo di carburante e dell'usura dell'autovettura) non esclude la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, né consente di ritenere che la condotta sia stata totalmente priva di offensività quanto, piuttosto, conferma la correttezza della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere la particolare tenuità del fatto e, conseguentemente, pure ribadendo la sussistenza del reato, assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

    La particolare esiguità del danno non elimina necessariamente la tipicità e l'offensività della condotta: può invece concorrere a giustificare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, ferma la sussistenza del reato.

  • artt. 234 e 47, n. 2, c.p.m.p.

    Il Tribunale, ritenuto che le ipotesi di peculato dovessero essere qualificate ai sensi dell'art. 314, comma secondo, cod. pen., ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e rispetto a queste ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Quanto alle condotte di cui al capo B (la truffa militare aggravata continuata) il Tribunale ha assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per l'episodio relativo alla sosta presso la Casa di cura INI di Grottaferrata (fatto ritenuto come commesso il 1° agosto 2018) e lo ha assolto dai diversi e ulteriori episodi con la formula perché il fatto non sussiste.

    La sentenza riporta la qualificazione dell'accusa come truffa militare aggravata continuata ai sensi delle norme indicate e dà conto dell'assoluzione per particolare tenuità relativa all'episodio specifico, mentre le ulteriori condotte sono state assolte perché il fatto non sussiste.

  • art. 314, comma 2, c.p.

    Il Tribunale, ritenuto che le ipotesi di peculato dovessero essere qualificate ai sensi dell'art. 314, comma secondo, cod. pen., ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e rispetto a queste ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

    La qualificazione delle ipotesi contestate come peculato d'uso ha comportato, nella decisione di primo grado, la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice militare e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non consente di rivalutare l'attendibilità intrinseca delle prove o di sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa ricostruzione alternativa, quando la decisione impugnata dà conto degli elementi probatori con motivazione logica e congrua.
  • La valutazione del travisamento della prova deve riguardare un errore oggettivamente riscontrabile nella lettura del dato probatorio; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione di documenti o dichiarazioni già esaminati dai giudici di merito.
  • Una difformità tra la condotta descritta nell'imputazione e quella accertata in sentenza non determina, di per sé, lesione del diritto di difesa se resta immutato il nucleo essenziale del fatto e l'imputato ha potuto confrontarsi con l'accusa.
  • Un danno di modesta entità non esclude automaticamente la concreta offensività né gli elementi costitutivi della truffa; la sua limitata consistenza può invece fondare la valutazione di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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