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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30031/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla possibilità di esercitare una seconda domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi ai sensi della L. 7 febbraio 1979 n.29 dopo che una prima domanda era stata accolta dall'INPDAP e la ricorrente (Sandra Del Bravo) aveva successivamente dichiarato di rinunciare agli effetti del provvedimento autorizzativo. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'espressa rinuncia avesse posto nel nulla la prima ricongiunzione e consentisse una successiva domanda; l'INPS ha impugnato sostenendo che l'accoglimento della prima domanda ha prodotto effetti e il divieto di ripetere la ricongiunzione (art.4 L. n.29/1979) deve essere rispettato anche se l'interessata ha poi rinunciato agli effetti

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di Sandra Del Bravo. La Corte ha ritenuto che l'accoglimento della prima domanda di ricongiunzione produce effetti tali da impedire la presentazione di una nuova domanda fuori dai limiti previsti dall'art.4 della L. n.29/1979; la rinuncia dichiarata successivamente non annulla il procedimento amministrativo già perfezionato. Sono state compensate le spese dei due gradi di merito; la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, con oneri forfettari e spese accessorie come indicato in dispositivo

Norme richiamate

  • Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 4

    < le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.>

    Limitazione dell'esercizio della ricongiunzione ad una sola volta; solo in presenza di specifici requisiti successivi (almeno 10 anni di assicurazione di cui 5 di contribuzione effettiva) o al pensionamento è possibile ricongiungere ulteriori periodi. La prima ricongiunzione, se perfezionata con provvedimento favorevole, produce effetti che impediscono una nuova domanda in contrasto con questo divieto.

  • Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 5, comma 2

    Collega l'adempimento dell'onere di ricongiunzione a un termine perentorio (60 giorni) dalla comunicazione dell'ente; il mancato versamento entro questo termine è considerato rinuncia alla facoltà di ricongiunzione (giurisprudenza interpretativa).

  • Legge 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2

    Definiscono la facoltà e le modalità di ricongiunzione dei periodi assicurativi; richiamate come riferimento normativo per l'istituto della ricongiunzione e per il divieto di reiterazione.

  • Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 8

    La norma sulla irrilevanza dei vizi/procedure amministrative non si applica per sanare la perdita del diritto derivante da fatti esterni al procedimento (es. mancato pagamento degli oneri entro il termine), perciò non può essere usata per aggirare la perdita della facoltà di ricongiunzione.

Massime di principio

  • Una ricongiunzione accolta e perfezionata con provvedimento amministrativo produce effetti tali da impedire la presentazione di una nuova domanda di ricongiunzione, salvo i casi strettamente previsti dall'art.4 L. n.29/1979.
  • La successiva dichiarazione di rinuncia agli effetti della ricongiunzione non annulla il procedimento amministrativo già perfezionato e non consente di superare il divieto di reiterazione.
  • Il mancato versamento degli oneri richiesti entro il termine di 60 giorni è considerato, secondo consolidata giurisprudenza, una rinuncia all'esercizio della ricongiunzione; si tratta di presunzione rilevante che impedisce la ricostruzione della volontà dell'interessato nella direzione opposta.
  • La possibilità di ricongiungere ulteriori periodi successivi è ammessa soltanto se dopo la data di efficacia della prima ricongiunzione si consegue un periodo assicurativo di almeno 10 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, oppure solo al momento del pensionamento e presso la gestione precedentemente accentrata per i periodi che non soddisfino tali requisiti.
  • Prassi operativa e tutela: prima di rinunciare o non adempiere agli oneri connessi alla ricongiunzione valutare attentamente le conseguenze; in caso di contestazione, documentare tempestivamente i pagamenti e, se necessario, impugnare i provvedimenti amministrativi nei termini.

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