Cassazione Civile, Ordinanza n. 26143/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con sentenza n. 11352/2019, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società intimata e l'aveva condannata alle spese, ma nel dispositivo aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, richiesta invece nelle conclusioni del controricorso. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, notificato alla parte assistita, chiedendo l'integrazione del dispositivo con la clausola di distrazione. La società intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza: l'omissione della distrazione delle spese, già espressamente richiesta nelle conclusioni del controricorso, è stata qualificata come errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., anche in relazione alle sentenze della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. La sentenza n. 11352/2019 è stata quindi corretta integrando il dispositivo con l'inserimento, dopo le parole "accessori di legge", della formula "da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Maria Chiara Schiavetti". Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione è stata adottata.
Norme richiamate
consente la correzione di errori materiali o di calcolo del provvedimento giudiziario
regola il procedimento di correzione dell'errore materiale
è richiamato a sostegno della possibilità di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore che dimostri di aver soddisfatto il credito per onorari e spese
rende applicabile il rimedio della correzione di errore materiale anche alle pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia nel dispositivo sulla distrazione delle spese, quando la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata nelle conclusioni, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è esperibile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione, in base all'art. 391-bis c.p.c.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere inserita nel dispositivo mediante correzione, ove la richiesta risulti già proposta e sia stata omessa per mero errore nel testo della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va pronunciata condanna alle spese, poiché non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente in senso proprio.
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